La Suprema Corte ha statuito che il reddito derivante dai canoni di locazione pattuiti con contratto di affitto di azienda non rientra nell’applicazione della norma di cui all’art. 26 del D.P.R n. 917/1986.
Infatti, il presupposto di tassazione del reddito fondiario è il possesso, o comunque la titolarità di un diritto reale, con la conseguenza che non va compreso fra i redditi da fabbricato quello derivante dalla locazione di un immobile stipulata da persona non proprietaria, né titolare di altro diritto reale sul bene.
La Cassazione è ferma nel ritenere che la differenza tra locazione di immobile con pertinenze e affitto d’azienda consiste nel fatto che nella prima ipotesi l’immobile concesso in godimento viene considerato specificamente, nell’economia del contratto, come l’oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente e assorbente rispetto agli altri elementi. Nell’affitto d’azienda, invece, l’immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili e immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, sicché l’oggetto del contratto è costituito dall’anzidetto complesso unitario.