WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Note

Il ‘caso fortuito’ ai sensi dell’art. 141 cod. ass

27 Giugno 2023

Adriano Dionisi, Expert – Servizio Tutela del Consumatore, IVASS

Di cosa si parla in questo articolo

[*] SOMMARIO: Il presente elaborato si pone l’obiettivo di ripercorrere il contrasto dottrinario e giurisprudenziale che si è registrato intorno all’interpretazione della locuzione “caso fortuito” impiegata nel primo comma dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), disciplinante l’azione diretta spettante al soggetto trasportato a bordo di un veicolo che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale.

ABSTRACT: The present paper aims to trace the doctrinal and jurisprudential contrast that has emerged around the interpretation of “force majeure” (caso fortuito) used in the first paragraph of Article 141 of the Private Insurance Code (Legislative Decree of September 7, 2005, No. 209), which governs the direct action available to a person transported in a vehicle that has suffered damages as a result of a road accident.


1. Premessa sull’art. 141 cod. ass.

L’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, d’ora in avanti anche ‘Codice’ o ‘cod. ass.’), ha riformato, fra le altre cose, la disciplina in materia di risarcimento del soggetto trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale.

Nel riprendere la previsione già contenuta nel previgente art. 1, comma 2, della l. 24 dicembre 1969, n. 990 (disciplinante l’“Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”)[1], l’art. 122 cod. ass. stabilisce che “L’assicurazione [obbligatoria r.c.a.] comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”.

Fissata questa regola, il Codice dispone all’art. 141 cod. ass. (sotto la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”), al primo comma, che “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.

La norma prosegue stabilendo che:

  1. ai fini del risarcimento, il terzo trasportato ha azione diretta nei confronti dell’impresa del vettore (secondo comma), sia nella necessaria fase stragiudiziale prevista dall’art. 145 cod. ass. sia nella successiva ed eventuale sede giudiziale (terzo comma, primo periodo);
  2. nel caso di controversia giudiziaria, l’impresa del responsabile civile può intervenire nel giudizio e chiedere l’estromissione dell’impresa del vettore qualora riconosca la responsabilità del proprio assicurato (terzo comma, secondo periodo);
  3. l’impresa che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 150 cod. ass.”, ossia secondo il meccanismo di compensazione disciplinato nell’ambito della normativa di attuazione della procedura di risarcimento diretto ex 149 cod. ass.[2]

Ai fini della sua operatività, l’art. 141 cod. ass. richiede quindi che si sia verificato un sinistro stradale, ossia un fatto riconducibile alla circolazione; che vi sia, tra i danneggiati dal sinistro, un passeggero; che il sinistro non sia dipeso da caso fortuito.

Nel disegno del legislatore, in presenza di tali presupposti, l’impresa del veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato:

  1. è tenuta a risarcirlo, nei limiti del massimale minimo di legge (a prescindere dalla eventuale previsione contrattuale di un massimale più alto), ed è legittimata passiva nell’azione risarcitoria eventualmente intrapresa, in sede giudiziale, dal terzo trasportato, salva la facoltà di essere estromessa a seguito dell’intervento dell’impresa assicuratrice del veicolo antagonista che riconosca la responsabilità del proprio assicurato;
  2. ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa del responsabile civile, “nei limiti ed alle condizioni previste” nell’ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 cod. ass.

Preme sottolineare che, a detta di molti tra i primi commentatori, l’introduzione dell’art. 141 cod. ass. non ha segnato affatto un significativo punto di svolta nella tutela del terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro.

Già all’indomani della riforma legislativa, e per lungo tempo, buona parte della dottrina si è difatti mostrata fortemente critica nei confronti del legislatore: “In un contesto di totale disinformazione, (…) taluni quotidiani, all’indomani dell’approvazione del Codice, hanno annunciato quale sua autentica «novità», l’introduzione nel nostro ordinamento della tutela del terzo trasportato. Si tratta di una notizia, in tutta evidenza, non veritiera (…) il Codice, nel compiere questa «rivoluzione» ha però mancato l’obiettivo primario (cioè la semplificazione della materia), giacché qualsiasi sia il giudizio sul merito delle scelte effettuate, sicuramente le nuove disposizioni sono lungi dall’offrire una chiarificazione del quadro attuale e, anzi, complicano notevolmente il sistema oggi in vigore, dando luogo ad un vero e proprio pasticcio in cui è davvero arduo districarsi[3].

Anche nella manualistica e nei commentari, la posizione espressa è tutt’altro che benevola: “L’art. 141 cod. ass. è forse una delle norme meno felici dell’intero codice delle assicurazioni; sia per la tecnica con la quale è stato scritto, sia per il contenuto, che nella migliore delle ipotesi è ambiguo, e nella peggiore inutilmente peggiorativo rispetto al precedente stato delle cose[4].

Le preoccupazioni e perplessità della dottrina sono state confermate, nel tempo, dai contrasti interpretativi maturati in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità pressoché su ogni profilo applicativo della norma.

Tra questi, uno tra gli aspetti più discussi – se non, forse, il più discusso – ha riguardato l’interpretazione da attribuirsi alla locuzione “caso fortuito” ai sensi della disposizione. Ci si è chiesti, in particolare, se nell’area del ‘fortuito’ ex art. 141 cod. ass. possa rientrare anche il c.d. fatto del terzo e – tra questi – il fatto del conducente del veicolo antagonista rispetto a quello su cui viaggiava il terzo trasportato.

2. Il ‘caso fortuito’ ai sensi dell’art. 141 cod. ass.

Sull’interpretazione dell’incipit dell’art. 141 cod. ass. “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” si è registrato un netto contrasto, interno alla terza sezione civile della Corte di cassazione, che ha avuto inevitabili ricadute sulla giurisprudenza di merito.

A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite, con sentenza del 30 novembre 2022[5].

2.1. I termini della questione

L’interpretazione dell’incipit dell’art. 141 cod. ass., “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” è stata, sin dall’inizio, al centro di un acceso confronto in dottrina[6].

Una premessa è necessaria. Sulla nozione di ‘caso fortuito’, nell’interpretazione delle norme del Codice civile che disciplinano ipotesi di responsabilità oggettiva (e, su tutti, dell’art. 2051 cod. civ.) c’è uniformità di vedute.

Il ‘caso fortuito’, in quest’ambito, è inteso come evento interruttivo del nesso causale tra una certa condotta o una determinata situazione di fatto (come, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ., il rapporto con la cosa custodita) e il danno.

Per la dimostrazione del fortuito è necessaria la prova positiva della causa esterna che, per imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità sia completamente estranea alla sfera di controllo di colui che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere del danno; tale causa esterna può consistere in un fatto naturale, nel fatto di un terzo o nel fatto dello stesso danneggiato[7].

La domanda che l’art. 141 cod. ass. ha suscitato negli interpreti ruota attorno all’utilizzabilità di tale definizione anche nell’ambito della disciplina riferita al terzo trasportato.

Parte della dottrina, avallata, per lungo tempo, da prevalente giurisprudenza di merito ha affermato che nel ‘caso fortuito’ preso in considerazione dall’art. 141 cod. ass. non fosse da ricomprendere la condotta dell’altro conducente coinvolto nel sinistro[8].

Detta lettura fonda le proprie argomentazioni sulla circostanza che, sempre a mente del primo comma della disposizione, il risarcimento al terzo è dovuto dall’impresa del vettore “a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Sicché, se la ratio dell’art. 141 cod. ass., in conformità al principio, informatore della materia, vulneratus ante omnia reficiendus, è quella di riconoscere senza ritardo al passeggero il suo risarcimento, rinviando a un successivo momento ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti coinvolti, il ‘fatto del terzo’ non può farsi rientrare nella nozione di ‘caso fortuito’ in questa sede (o, meglio, nell’ambito più generale della R.C.Auto), quando il terzo in questione sia uno dei conducenti.

Si giunge a concludere, in questa prospettazione, che sarebbe “preferibile limitare la nozione di “caso fortuito” [ai sensi dell’art. 141 cod. ass.] ai soli fattori esterni imprevedibili ed eccezionali di tipo “naturalistico” (nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di r.c.a. sopra richiamata alla lettera a), che molto hanno in comune con i cd. Acts of God dei sistemi di Common Law, cui si fa tradizionalmente riferimento nel linguaggio delle assicurazioni marittime. Seguendo questa prospettiva il risultato è allora quello di escludere l’applicazione della norma (e quindi il diritto al ristoro del trasportato) nelle (sole) ipotesi in cui nessuno dei due conducenti sia responsabile dell’incidente[9].

Un’opposta autorevole opinione ha sostenuto che l’obbligo risarcitorio dell’impresa che assicura il vettore non può in alcun modo prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti, come vorrebbe il testo dell’articolo[10].

Ciò, in quanto la nozione di ‘fortuito’, “secondo una opinione antichissima e da sempre condivisa dalla S.C.”, ricomprende pacificamente il fatto (imprevedibile) del terzo e non vi sarebbero ragioni per escludere che, nell’ambito della circolazione stradale, detto ‘fatto del terzo’ possa essere rappresentato “[dal]la condotta di guida di altri conducenti indisciplinati”, ragion per cui “logica conclusione è che l’assicuratore del [vettore] può sottrarsi all’obbligo del risarcimento se dimostra che il sinistro debba essere ascritto ad esclusiva responsabilità di altri (e cioè un «caso fortuito»)[11].

In una parola, per l’esposta tesi, l’art. 141 cod. ass. dev’essere interpretato nel senso che l’impresa che assicura il vettore soffre una presunzione di responsabilità del proprio assicurato, che può essere vinta dimostrando il ‘caso fortuito’, in cui va ricompresa la responsabilità esclusiva di un terzo e, fra questi, anche del conducente del veicolo antagonista.

Seguendo questa linea, a nulla perciò varrebbe la successiva precisazione della norma per la quale si deve prescindere dalla responsabilità dei conducenti coinvolti, perché si porrebbe in insuperabile contraddizione con l’esimente del fortuito e, dunque, dovrebbe essere ritenuta insuscettibile di applicazione[12].

In giurisprudenza, sino a tempi recenti, il tema non era stato oggetto di grande dibattito.

È a lungo prevalsa la prima delle due tesi sopra prospettate: “L’unica interpretazione idonea ad attribuire un’intrinseca coerenza al disposto dell’art. 141 C.d.A. e ad evitare una commistione tra i profili di legittimazione passiva (da vagliare in astratto) e di merito (da vagliare in concreto appurando se vi sia stato concorso oppure responsabilità esclusiva del vettore o dell’altro conducente) appare dunque quella intesa ad escludere l’esperibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi di “caso fortuito” diverse dal “fatto del terzo”, cioè in quelle sole ipotesi in cui non venga in considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente di un altro veicolo ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti[13].

La situazione è rimasta pressoché invariata sino all’intervento, nel febbraio 2019, di una sentenza della Corte di cassazione che ha del tutto sparigliato le carte.

2.2. La sentenza Cass. 3a sez. civ., 13 febbraio 2019, n. 4147 (pres. Amendola, rel. Graziosi): la natura processuale della norma e l’interpretazione del caso fortuito come comprensivo del fatto del conducente del veicolo antagonista

Con sentenza 13 febbraio 2019, n. 4147, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha dato vita all’indirizzo nomofilattico che ha affermato la natura meramente processuale dell’art. 141 cod. ass., definito come norma che ha attribuito uno strumento aggiuntivo di tutela al terzo trasportato sul piano processuale, senza incidere su quello sostanziale[14].

Secondo tale lettura, “la portata innovativa della norma in esame sarebbe apprezzabile (…) sul piano degli oneri di allegazione e prova gravanti su[l terzo danneggiato], cui è attribuito il potere di azione diretta ai fini del risarcimento del danno. Si tratterebbe, in tal senso, con riguardo alla disposizione di cui all’art. 141 cit., di uno strumento aggiuntivo di tutela, diretto ad agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice[15].

La sentenza capostipite di questo indirizzo ha avuto un impatto molto rilevante proprio per la ricostruzione che ha operato in ordine all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 141 cod. ass., con riguardo al significato da attribuire alla nozione di caso fortuito, provandosi in  una ricostruzione organica della norma[16], con dichiarato intento: “L’interpretazione dell’art. 141 (…) è stata, con ogni evidenza, soprattutto dottrinale; e un’ottica dottrinale può tendere, talora, a svincolarsi in misura non minimale dalla lettera laddove si impegna ad evincere un’auspicata evoluzione sistematica”.

Ebbene, in un passaggio della corposa motivazione, la Corte osserva che l’art. 141 cod. ass. spiega effetti prevalentemente sul piano processuale, svincolando il trasportato dal “paradigma probatorio dell’art. 2043 c.c. [e] (…) dell’art. 2054 c.c., comma 2, non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro (…), dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno”.

Tale lettura è legata al doppio filo con l’interpretazione da attribuire al ‘caso fortuito’ di cui al primo comma della disposizione, dato che escludere l’incidenza della nuova disciplina sul piano sostanziale, come proposto dall’orientamento in discussione, equivale a sostenere – confermando i dubbi dei primi commentatori[17] – che su quel piano nulla è stato aggiunto rispetto alla disciplina di cui agli art. 2043 e 2054 cod. civ. e che, dunque, anche vigente l’art. 141 cod. ass., l’assicuratore del vettore può liberarsi di ogni obbligo nell’ipotesi di totale assenza di responsabilità del proprio assicurato.

E, difatti, dopo aver ripercorso le opinioni dottrinali in argomento e aver notato come, pur non mancando precedenti di legittimità legati alla norma, nessuno di questi abbia effettivamente affrontato la questione, la Corte sostiene che il ‘caso fortuito’ di cui all’art. 141 cod. ass. deve necessariamente essere “quello che viene considerato nelle altre fattispecie di responsabilità civile” e, pertanto, comprensivo non solo delle cause naturali, ma anche delle condotte umane, imprevedibili e autonome, che siano per ciò stesso causa esclusiva dell’evento[18], potendo essere tale anche la condotta del conducente del veicolo antagonista.

In breve, la Corte, nel pronunciarsi per la prima volta in maniera espressa sul punto, si schiera a favore di un’interpretazione ‘restrittiva’ dell’art. 141 cod. ass. (ed ‘estensiva’ del caso fortuito), tale per cui è necessaria, per l’applicazione della norma, almeno una corresponsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Ne discende, pertanto, che nel giudizio intrapreso dal terzo trasportato – e, prima ancora, nella fase stragiudiziale di gestione del sinistro – la compagnia del vettore può rifiutare il risarcimento laddove deduca e, in giudizio, dimostri l’assenza di responsabilità del proprio assicurato.

La giurisprudenza di merito, sino a quel momento ferma, come si è visto, nel sostenere l’opposta tesi, è parsa adeguarsi immediatamente al nuovo indirizzo[19], successivamente ripreso e sviluppato da altre pronunce della medesima sezione, che, nell’elaborare le argomentazioni del precedente appena riportato, ha affermato a chiare lettere che “Il proprium della norma è però solo di tipo processuale (esaurendosi per l’appunto nel sollevare il terzo trasportato, danneggiato, dall’onere di allegare la responsabilità dell’assicurato e di provare le modalità del sinistro), non sostanziale (restando esclusa la responsabilità dell’assicuratore del vettore ove sia certa a priori ovvero si accerti, in virtù di eccezione e prova offerta dall’assicuratore, l’assenza di colpa dell’assicurato)[20].

2.3. (segue) Critica a tale orientamento

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza, si sono alzate diverse voci di dissenso[21].

Si è condivisibilmente ritenuto, la sentenza n. 4147 del 2019, assieme alle successive conformi nn. 14388 del 2019 e 8386 del 2020, presti il fianco a una critica di fondo, laddove non tiene conto che, nell’ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la nozione di caso fortuito (per fattispecie estranee all’art. 141 cod. ass.) è stata sempre circoscritta a fattori naturalistici[22], peraltro alle stringenti condizioni dell’autonomia, dell’eccezionalità e della imprevedibilità[23].

Questo, sembra potersi affermare, per la ragione che nell’ambito della circolazione stradale la condotta imprudente degli altri utenti della strada, anche la più sorprendente e inaspettata, non può mai essere considerata ‘imprevedibile’, il che è invece un requisito indispensabile per la configurazione del caso fortuito[24].

Del resto, l’azione avventata di un altro utente della strada, da cui derivi un sinistro, rientra tra i ‘rischi tipici’ della circolazione e dovrebbe per questo essere esclusa dall’area del fortuito.

La responsabilità esclusiva dell’altro conducente, lungi dal rappresentare un fattore riconducibile al ‘caso fortuito’ (che incide sul nesso causale) può semmai operare – come, di fatto, opera – sul piano della non imputabilità del danno e incidere, dunque, sul profilo della colpa, consentendo al conducente di liberarsi della presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, cod. civ.[25]; tuttavia, essendo per l’art. 141 cod. ass. irrilevante l’accertamento sulle responsabilità nel sinistro, la condotta degli altri conducenti non dovrebbe poter mai valere come causa di esonero dell’obbligo incombente sull’assicuratore del vettore.

Un’ulteriore difficoltà interpretativa è data dal fatto che il ‘caso fortuito’, che vale a escludere in radice il nesso di causalità tra la condotta del conducente e il danno derivante dal sinistro, e la “prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che vale a vincere la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ., sono concetti tra loro molto vicini[26], eppure distinti[27]: il primo esonera da responsabilità il conducente quando la situazione che ha determinato il sinistro non fosse ragionevolmente prevedibile; la seconda, quando il conducente ha effettivamente adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e, ciononostante, il sinistro – seppur prevedibile – si è verificato.

Ciò non esclude, beninteso, che il fatto di un terzo possa in astratto costituire un’ipotesi di fortuito (anzi, è ben possibile che una condotta umana integri gli estremi del fortuito rispetto a un sinistro stradale); più limitatamente, la tesi qui prospettata vuole argomentare nel senso che all’ambito del fortuito non può ricondursi la condotta – per quanto imprudente – di un altro utente della strada, la quale non può considerarsi ‘imprevedibile’.

La soluzione prospettata appare in linea, del resto, con il costante orientamento giurisprudenziale formatosi nell’interpretazione dell’art. 2054 cod. civ. e riassumibile, volendo, nel concetto per cui chi guida deve sapere che “la strada è pericolosa e può capitare anche l’impossibile”, in modo da adottare tutte le cautele utili per evitare il verificarsi di un sinistro[28].

In conclusione, seguendo questa linea, il sinistro avvenuto per responsabilità esclusiva di (un altro) conducente non potrà mai dirsi ‘imprevedibile’, ma, al più ‘inevitabile’, con valutazione riferita al piano della responsabilità e non del nesso di causalità.

Ma, quand’anche non si convenisse con la ricostruzione appena offerta, un altro argomento soccorre a sostegno della tesi proposta, ed è legato a un’interpretazione testuale dell’articolo: nel momento in cui l’art. 141 cod. ass. prevede il fortuito come esimente, escludendo expressis verbis l’esigenza – o, meglio, la possibilità – di vagliare le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, sottrae necessariamente dall’area del fortuito il fatto dei conducenti medesimi. Detto altrimenti, in ogni caso il fatto dei conducenti non può essere considerato ‘fatto imprevedibile del terzo’ per previsione legislativa, perché è la norma a renderlo irrilevante.

In tal senso milita anche un’interpretazione rispettosa anche della “intenzione del legislatore” (art. 12, comma 1, Preleggi al Codice civile) laddove si ricordi che alla base della disposizione sta – anche – il Protocollo di intesa Governo, ANIA e le Associazioni dei consumatori del 5 maggio 2003, nel quale l’introduzione di una speciale azione a favore dei terzi trasportati è necessaria perché i medesimi “vanno risarciti sempre”, “al di là delle rarissime ipotesi di incidenti accaduti per caso fortuito, vale a dire senza colpa di alcuno[29]. Sin dal ‘seme’ dell’art. 141 cod. ass., dunque, la nozione di ‘caso fortuito’ è stata concepita nel senso qui proposto.

Posta in questi termini, si comprende la ragione per cui la valutazione della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro dovrebbe essere del tutto irrilevante ai fini dell’art. 141 cod. ass., così vincendo le accuse di ‘incoerenza’ mosse al primo comma della disposizione.

2.4. Il revirement della Corte. La sentenza Cass, 3a sez. civ., 23 giugno 2021, n. 17963 (pres. Frasca, rel. Scoditti): la natura sostanziale della norma e l’interpretazione del caso fortuito come limitato fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo

Un significativo punto di svolta si è registrato con la sentenza, sempre della terza sezione civile, n. 17963 del 2021, in cui la Corte ha affrontato nuovamente il tema dell’interpretazione dell’art. 141 cod. ass. in tutti – o quasi tutto – i suoi aspetti, con argomentazioni solide che hanno posto le basi per il successivo interessamento delle Sezioni Unite[30].

La Corte, per quanto di immediato interesse, ha affrontato, fra altro, anche il tema della natura della norma e del significato da attribuire alla locuzione ‘caso fortuito’.

La sentenza consacra l’orientamento secondo cui il proprium della norma in esame esibisce connotati di indubbio rilievo sostanziale[31], disponendo che l’assicuratore del vettore è tenuto a rispondere in ogni caso, pur in presenza della prova (o addirittura della mancata contestazione) dell’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito da intendere però restrittivamente rappresentato da “fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”.

Il ragionamento sviluppato dalla Corte si potrebbe definire di esemplare lucidità.

Dapprima, un argomento logico: “in un giudizio in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità nel sinistro, [quella di “caso fortuito] deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”.

In secondo luogo, un argomento di natura sistematica: la previsione dell’art. 141, comma 4, cod. ass., a mente del quale l’impresa del vettore ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile dopo aver effettuato il pagamento, sarebbe inapplicabile se nel fortuito si facesse rientrare la responsabilità esclusiva del conducente antagonista[32].

L’argomento appare di grande efficacia, in quanto la costruzione dell’art. 141 cod. ass. può reggere solo se si accantona qualsivoglia accertamento circa le responsabilità dei conducenti, da rinviare al momento, logicamente successivo, della rivalsa tra assicuratori (o, si può aggiungere, della richiesta di risarcimento del passeggero extra-massimale di legge).

Da ultimo, un argomento teleologico: estendere il giudizio sul caso fortuito alla responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro “significherebbe limitare l’azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore, con la conseguenza che l’art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma 2, 2055[[33]] cod. civ. e 144 cod. assicurazioni”.

In tal modo, il principio secondo cui dal ‘caso fortuito’ ex art. 141 cod. ass. va sottratto il fatto dell’altro conducente si pone solido nel quadro interpretativo della norma.

Un ulteriore sforzo argomentativo vale a saldare definitivamente tale lettura.

Muovendo dallo scopo che ha mosso il legislatore nella formulazione dell’art. 141 cod. ass. – per i quali sono richiamati i precedenti della Consulta secondo cui la norma “[rafforza] la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo”, con azione che si aggiunge all’ordinario rimedio offerto dall’art. 2054 cod. civ. –, la Corte pone l’accento sul dato per cui il diritto del passeggero verso l’impresa del vettore incontra il limite del massimale minimo di legge.

Si è visto, nell’introdurre la disposizione, che l’assicuratore del vettore è tenuto a risarcire il trasportato nei limiti del massimale minimo stabilito dalla legge; qualora il danno superi tale massimale, il danneggiato può chiedere l’eccedenza all’impresa che assicura il veicolo il cui conducente si è reso responsabile del sinistro.

In tale limite, la Corte trova la chiave di volta per la spiegazione (anche) di tale scelta del legislatore, ancorandola alla propria nozione di ‘fortuito’.

Esso costituirebbe, infatti, il “costo sopportato dal trasportato, per il beneficio dell’esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell’altro conducente”, nonché il “beneficio per l’assicuratore” a fronte del “costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista”.

La sentenza sembrava aver definitivamente risolto la questione, ricostruendo nella sua completezza la logica sottesa all’art. 141 cod. ass., norma natura sostanziale, che attribuisce al terzo trasportato la titolarità di un autonomo diritto risarcitorio nei confronti dell’assicuratore del vettore, il quale può liberarsi con la prova del fortuito inteso, però, come fatto naturale o fatto di un terzo diverso dal conducente del veicolo antagonista

Cionondimeno, il dibattito giurisprudenziale non si è comunque sopito, avendo oramai coinvolto i giudici di merito (e fra questi, per buona parte, i giudici di pace) e consentito alle imprese di assicurazione di rifiutare, in fase stragiudiziale, il risarcimento domandato ai sensi dell’art. 141 cod. ass. sulla base dell’asserita incolpevolezza del proprio assicurato[34].

Tale ultima problematica è stata evidenziata anche dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) nella ‘Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2021’[35], ove si legge: “Sono stati effettuati interventi “alla radice” nei confronti delle imprese per ribadire una interpretazione dell’art. 141 CAP in linea con le finalità di tutela del terzo trasportato e con gli indirizzi consolidati della giurisprudenza di Cassazione[[36]], a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti[37].

2.5. L’intervento delle Sezioni Unite

Nella sentenza del 30 novembre 2022, n. 35318, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, pur se non espressamente sollecitate sul punto, dedicano un paragrafo all’argomento qui in discorso, che titola “La salvezza dell’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito[38].

La pronuncia sottolinea in primo luogo che “l’esame della previsione dell’art. 141 cod. ass. non può prescindere da una presa di posizione sulla questione della portata dell’incipit del primo comma”, trattandosi “di un tema centrale”per la piena comprensione della disposizione.

Ebbene, dopo aver ripercorso i termini del contrasto giurisprudenziale, la Corte dichiara di condividere l’orientamento espresso dalla sentenza n. 17963 del 2021, confermando l’interpretazione secondo la quale la previsione, da un lato, dell’esimente del caso fortuito e, dall’altro lato, dell’irrilevanza di ogni accertamento in ordine alle responsabilità dei conducenti debba necessariamente essere letta in maniera unitaria, nel senso che “il legislatore [ha]inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell’ambito della salvezza del caso fortuito”.

Tale meccanismo, conferma la Corte, è coerente con la finalità della norma, che è quella di “impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.

La conclusione ultima è dunque quella proposta dalla pronuncia del 2021 più volte citata: il ‘caso fortuito’ che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.

 

[*] Le idee e le opinioni espresse in questo articolo sono da attribuire unicamente all’autore e non coinvolgono l’istituzione di appartenenza (Ivass).

[1] Comma che – introdotto con d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 1977, n. 39 – così recitava: “Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui è effettuato il trasporto”.

[2] Attuata, allo stato, con il d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254 e con la conseguente convenzione tra imprese aderenti alla ‘Convenzione tra imprese assicuratrici per la gestione della procedura di risarcimento diretto’ (o ‘CARD’).

[3] Così BONA M., Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel “codice delle assicurazioni”: prime riflessioni critiche, in Responsabilità civile e previdenza, 2005, fasc. 4-5, pp. 1171-1218, in part. pp. 1207-1208.

[4] ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. III: L’assicurazione della responsabilità civile, L’assicurazione sulla vita, Assicurazione e prescrizione, Assicurazione e processo, Padova, 2013, p. 468. In senso critico, anche VOLPE PUTZOLU G., Commentario breve al diritto delle assicurazioni, Padova, 2013, ove si insinua il sospetto che l’art. 141 cod. ass. potrebbe, invero, non innovare affatto rispetto all’art. 2054 cod. civ.

[5] Il riferimento è a Cass., sez. un., 30 novembre 2022, n. 35318 (p. pres. Virgilio, rel. Sestini). La questione, invero, non era stata espressamente rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria – Cass., 3a sez. civ., (ord.) 20 dicembre 2021, n. 40885 (pres. Vivaldi, rel Scarno) –, la quale ha rimesso il ricorso al Primo Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, affinché venisse decisa la questione inerente “all’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata”. La questione esaminata nell’ordinanza interlocutoria, in verità, non era stata oggetto di un effettivo contrasto, quanto piuttosto di “una diversità di “accenti” (…) determinata anche dalle specificità dei casi trattati”, configuranti “sicuramente (…) gli estremi di una questione di massima di particolare importanza” (così le Sezioni Unite in esame), ma ha ad ogni modo rappresentato l’occasione per definire l’insieme dei vari dubbi stratificati nel tempo nell’interpretazione della norma e, tra questi, l’interpretazione del ‘caso fortuito’.

[6] Si veda l’approfondita analisi di PETTENUZZO N., Ripensare l’azione diretta del trasportato ex art. 141 Cod. ass.: ora o mai più, (Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione III 29 aprile 2020, n. 8386; sentenza Tribunale civile Rieti 9 giugno 2020, n. 234), in Responsabilità civile e previdenza, 2020, fasc. 4, pp. 1168-1180.

[7] Si può fare riferimento, sul punto, alla manualistica tradizionale: TORRENTE A., Manuale di diritto privato, XXIV ed., Milano, 2019, p. 910. Si veda anche l’accurata analisi di MIOTTO G., Azione del trasportato ex art. 141 cod. ass., caso fortuito e “fatto del terzo” nella circolazione stradale, in Responsabilità civile e previdenza, 2019, fasc. 6, pp. 1899-1920, in part. pp. 1904 ss., ove si ricostruisce la posizione degli interpreti sulla nozione di caso fortuito, sottolineando come “Pur nei loro persistenti ondeggiamenti tra concezioni soggettivistiche ed oggettivistiche del caso fortuito (che oggi vedono queste ultime nettamente predominanti), né la dottrina, né la giurisprudenza qualificano il mero «fatto del terzo» come fortuito, esigendo, invece, che questo sia qualificato da una particolare connotazione, consistente vuoi nella sua imprevedibilità, vuoi nella sua estraneità ai «rischi tipici» della specifica attività umana che viene in considerazione” (p. 1908).

[8] Tra i primi commentatori, ZORZIT D., Il caso fortuito e l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni: verso la soluzione dell’enigma?, in Danno e responsabilità, 2007, fasc. 6, pp. 619-622; HAZAN M., La nuova procedura di risarcimento del terzo trasportato: luci e ombre, Nota a Trib. Torino sez. IV 11 ottobre 2007, in Danno e responsabilità, 2008, fasc. 3, pp. 352-362; CRISCUOLO M., La R.C. auto dopo la riforma delle assicurazioni, 2aed., Napoli: Edizioni Giuridiche Simone, 2006, p. 85.

[9] ZORZIT D., Il caso fortuito e l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni: verso la soluzione dell’enigma?, cit.

[10] ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. III, cit., p. 472.

[11] ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. III, op. cit., p. 472. Medesima opinione era stata peraltro già espressa all’indomani dell’entrata in vigore del codice dal medesimo Autore: cfr. ROSSETTI M, Le novità del codice delle assicurazioni, in Corriere giuridico, 2006, p. 130. Nello stesso senso MAIETTA A., Circolazione stradale e responsabilità civile, Padova, 2007, pp. 135-136.

[12] Così ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, vol. III, cit., p. 472: “Vi è perciò una palese contraddizione tra l’affermare che l’assicuratore risponde «salvo il caso fortuito», e l’aggiungere che tale responsabilità «prescinde dall’accertamento della responsabilità di altri conducenti». Il caso fortuito, in materia di sinistri stradali, è rappresentato proprio dalla responsabilità di altri conducenti, e dunque non è affatto vero che la condanna dell’assicuratore del vettore possa «prescindere» da tale accertamento. Il testo della norma pertanto va letto non nel senso che l’assicuratore del vettore sia tenuto al pagamento «a prescindere» dall’accertamento della responsabilità del conducente, ma piuttosto nel senso che quest’ultima responsabilità si presume fino a che l’assicuratore non dimostri il caso fortuito (ivi compresa la colpa del terzo)”.

[13] Così Trib. Torino, sez. IV, 11 ottobre 2007, in Danno e responsabilità, 2008, fasc. 3, pp. 349 e ss., con note di HAZAN M., La nuova procedura di risarcimento del terzo trasportato: luci e ombre, cit., e MAIETTA A., Proponibilità dell’azione risarcitoria e risarcimento del danno al terzo trasportato: profili applicativi, in Danno e responsabilità, 2008, fasc. 3, pp. 362-368. In senso analogo: Trib. Sulmona, 23 gennaio 2019, n. 9, in DeJure; Trib. Pistoia, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 75, ibidem; Trib. Arezzo, 23 ottobre 2017, n. 1182, ibidem; Trib. Roma, Sez. XII, 5 settembre 2017, n. 16567, in ibidem; Trib. Ascoli Piceno, 5 gennaio 2017, n. 5, ibidem; Trib. Cassino, 20/06/2016, n. 843, in OneLegale; Trib. Genova, Sez. II, 26/05/2016, n. 1873, ibidem, Trib. Napoli, 17/09/2015, ibidem.

[14] Indirizzo seguito poi da Cass., 3a sez. civ., (ord.) 29 aprile 2020, n. 8386 (pres. Amendola, rel. Valle), Cass. 3a sez. civ., 8 ottobre 2019 n. 25033 (pres. Vivaldi, rel. Guizzi) e Cass., 3a sez. civ., 27 maggio 2019, n. 14388 (pres. Vivaldi, rel. Iannello), nonché dalla maggioranza dei giudici di merito.

[15] In questi termini si riferisce alla pronuncia in esame Cass., 3a sez. civ., 20 luglio 2022, n. 22723 (pres. Frasca, rel. Dell’Utri), nel ripercorrere il dibattito sulla natura dell’art. 141 cod. ass.

[16] La sentenza ha determinato una sorta di ‘terremoto’ che ha colpito gli interpreti e la giurisprudenza. Si vedano, al riguardo, le note di PULIGA A., (Assicurazione obbligatoria r.c.a. e risarcimento del terzo trasportato), in Il Foro Italiano, 2019, fasc. 6, pp. 1899-1920; MIOTTO G., Azione del trasportato ex art. 141 cod. ass., caso fortuito e “fatto del terzo” nella circolazione stradale, cit.; MARTINI F., Sinistro stradale: accertata la corresponsabilità del vettore l’assicuratore risarcisce sempre il soggetto terzo trasportato (Commento a sentenza) Corte di cassazione, Sezione III civile, 23 novembre 2018-13 febbraio 2019 n. 4147), in Guida al Diritto, 2019, fasc. 24, pp. 54-59.

[17] In particolare, VOLPE PUTZOLU G., Commentario breve al diritto delle assicurazioni, cit., aveva segnalato il rischio che un’interpretazione del caso fortuito che vi facesse ricomprendere anche il fatto del terzo (incluso il conducente del veicolo antagonista) avrebbe determinato l’inutilità della norma, dal momento che l’assicuratore del vettore sarebbe rimasto soggetto a una forma di responsabilità presunta perfettamente speculare a quella prevista dall’art. 2054 cod. civ.

[18] Ciò in conformità con la giurisprudenza formatasi in materia di danno da cose in custodia (ex art. 2051 cod. civ.), citata dalla sentenza in commento: Cass., 3a sez. civ., (ord.) 1° febbraio 2018, n. 2477 (pres. Di Amato, rel. Sestini); Cass., 3a sez. civ., (ord.) 31 ottobre 2017 n. 25837 (pres., Di Amato, rel. Rossetti); Cass., 3a sez. civ., 18 settembre 2015, n. 18317 (pres. Vivaldi, rel. Stalla); Cass., 3a sez. civ., 19 maggio 2011 n. 11016 (pres. Trifone, rel. Amendola); Cass., 3a sez. civ., 7 aprile 2010 n. 8229 (pres. Varrone, rel. Massera); Cass., 3a sez. civ., 5 dicembre 2008, n. 28811 (pres. Filadoro, rel. Spirito); Cass., 3a sez. civ., 30 ottobre 2008, n. 26051 (pres. Vittoria, rel. D’Amico); Cass., 3a sez. civ., 8 maggio 2008, n. 11227 (pres. Vittoria, rel. Spirito); Cass., 3a sez. civ., 19 febbraio 2008, n. 4279 (pres. Mazza, rel. Segreto).

[19] Fra le molte, successive alla pronuncia in parola, si vedano Trib. Milano, Sez. X, 15 dicembre 2021, n. 10405, in OneLegale (“In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’art. 141 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 al terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato”); Trib. Cosenza, Sez. II, 18 marzo 2021, n. 651, ibidem; Trib. Nocera Inferiore, Sez. II, 09 febbraio 2021, n. 325, ibidem; Trib. Treviso, Sez. I, 14 novembre 2019, n. 2396, ibidem; G.d.P. Perugia, 16 settembre 2019, n. 677, ibidem.

[20] Cass., 3a sez. civ., 27 maggio 2019, n. 14388, cit.; ribadita successivamente da Cass., 3a sez. civ., (ord.) 29 aprile 2020, n. 8386, cit.

[21] Particolarmente critico, con pregevoli argomentazioni, MIOTTO G., Azione del trasportato ex art. 141 cod. ass., caso fortuito e “fatto del terzo” nella circolazione stradale, cit.

[22] Tra i commentatori, ZORZIT D., Il caso fortuito e l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni: verso la soluzione dell’enigma?, cit., osserva come, in realtà, la ‘tradizionale’ nozione di caso fortuito elaborata nel tempo dalla giurisprudenza mal si adatta al fenomeno della circolazione stradale: “l’orientamento secondo il quale il “caso fortuito” comprende anche “il fatto del terzo” è nato nell’ambito delle – ed è rimasto circoscritto alle – ipotesi contemplate dagli articoli 2051 e 2052 c.c. (cui si riferiscono le decisioni citate a sostegno della opinione sopra riportata) che, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, prevedono una responsabilità di tipo oggettivo: in esse non ha alcuna rilevanza il comportamento (diligente o meno) del soggetto chiamato a risarcire il danno; conta solo la relazione che egli ha con la cosa. Ecco allora che il solo fatto di estendere alla circolazione dei veicoli, tradizionalmente regolata dal criterio della colpa (secondo la lettura comunemente data all’art. 2054 c.c. dalla giurisprudenza, che pone l’accento sulla condotta del conducente), una nozione elaborata in seno a fattispecie ontologicamente e strutturalmente diverse appare una forzatura. Tanto più che nelle sentenze emesse con specifico riguardo alla materia della r.c.a. quando si menziona il “caso fortuito” il riferimento è sempre a fenomeni di tipo “naturalistico” (es. vento dotato di forza eccezionale che provoca la caduta di un albero sulla sede stradale; malore; scoppio di pneumatico; improvvisa cortina di fumo; ecc.)”. Si veda, sul punto, anche l’accurata ricostruzione di MIOTTO G., Azione del trasportato ex art. 141 cod. ass., caso fortuito e “fatto del terzo” nella circolazione stradale, cit., laddove osserva che “l’esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo diverso da quello del vettore è sempre stata ritenuta una causa di non imputabilità a quest’ultimo del danno del trasportato per difetto di colpa, e non già un’ipotesi di caso fortuito. Ai fini della responsabilità da circolazione stradale, infatti, il fortuito è stato identificato in eventi di tutt’altro genere, quali lo scoppio di uno pneumatico non dovuto a carenza di manutenzione o a circostanze prevedibili, il suo afflosciamento causato da un chiodo presente nella carreggiata stradale, la proiezione di un sasso o di una piccola pietra ad opera della ruota di un veicolo, il malore improvviso del conducente”, citando, a sostegno, copiosa giurisprudenza.

[23] Sotto quest’ultimo profilo, ad esempio, si è affermato che “Il conducente di un veicolo a motore, per liberarsi dalla presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma primo, cod. civ., non può limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di un pneumatico, ma ha l’onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione, sia che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza” (Cass., 3a sez. civ., 6 settembre 2012, n. 14959 – pres. Amatucci, rel. Carleo.

[24] Nello stesso senso MIOTTO G., Azione del trasportato ex art. 141 cod. ass., caso fortuito e “fatto del terzo” nella circolazione stradale, cit., p. 1910. Cfr. IANNARELLI A., Danno cagionato da cose in custodia, in Dei fatti illeciti (art. 2044-2059) in Commentario del codice civile dir. da GABRIELLI E., Torino 2011, pp. 205 ss. e, in part., p. 238: “la moderna concezione del caso fortuito si fonda sul riferimento ad un evento oggettivo che si caratterizza non solo per la sua inevitabilità, ma anche e fondamentalmente per la sua estraneità rispetto alle aree degli eventi che, a prescindere dalla loro evitabilità o inevitabilità, rientrano nell’area dei rischi tipologicamente presenti nelle diverse situazioni considerate dall’ordinamento ovvero riflettono i “pericoli tipici” da collegare ad una determinata attività umana”. V. anche REALMONTE F., Caso fortuito e forza maggiore, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, II, Torino, 1988, pp. 248 ss.

[25] A mente del quale, “Nello scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

[26] Al punto che, anche nella manualistica tradizionale, si afferma che “la responsabilità del conducente finisce con l’avvicinarsi molto ad una forma di responsabilità oggettiva”: TORRENTE A., Manuale di diritto privato, cit., p. 913; “avvicinarsi molto”, però, non equivale a “coincidere”.

[27] Tanto è vero che la Corte di cassazione, anche in tempi recenti, ha ribadito che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l’impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass., 6a-3 sez. civ., (ord.) 16 febbraio 2017, n. 4130 – pres. Amendola, rel. Olivieri).

[28] Se adempie correttamente a tale obbligo e il sinistro ugualmente si verifica, la circostanza varrà sul piano della colpa, ma non su quella del nesso causale.

[29] Il riferimento è al ‘Protocollo d’intesa sull’assicurazione R.C.Auto tra Governo, Ania e le Associazioni dei consumatori’ del 5 maggio 2003 , che, all’art. 3, affrontava il tema della “Velocizzazione dei risarcimenti per i danneggiati trasportati a bordo dei veicoli”. Sulla premessa che “I soggetti trasportati a bordo dei veicoli (al di là delle rarissime ipotesi di incidenti accaduti per caso fortuito, vale a dire senza colpa di alcuno) vanno risarciti sempre” e che “Il modello di responsabilità civile su cui è costruita l’assicurazione r.c. auto (…) può comportare spesso tempi lunghi nel processo di liquidazione del danno, soprattutto in presenza di circostanze non chiare nella ricostruzione della responsabilità dell’incidente”, i firmatari del Protocollo hanno concordato “sulla necessità di un intervento normativo che attribuisca sempre all’assicuratore del veicolo “vettore”, a bordo del quale viaggiava il trasportato, l’obbligo di risarcimento del trasportato stesso (…) con indubbi vantaggi per le vittime”. Il testo del Protocollo è reperibile in internet, al link https://dati.asaps.it/giurisprudenza/giur_merito/0041.htm.

[30] Con questa pronuncia la Cassazione si è interrogata principalmente sull’applicabilità della norma ai sinistri che coinvolgono un solo veicolo, concludendo con una risposta di segno negativo. Come si è accennato supra, è questo il tema su cui sono state chiamate a intervenire le Sezioni Unite della Corte di cassazione. Nondimeno, nel ragionamento svolto dalla sentenza, la questione del ‘caso fortuito’ assume rilievo centrale, sicché entrambe le questioni acquistano eguale peso. Due, del resto, sono le massime estrapolate: 1) “Il trasportato che ha subìto un danno in un sinistro dove è coinvolto esclusivamente il veicolo sul quale era a bordo ha azione diretta verso l’assicuratore di tale veicolo, quale assicuratore del responsabile”; 2) “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art. 141 del d.l.vo n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione”.

[31] Come osservato, nell’esame della pronuncia, dalla successiva Cass., 3a sez. civ., 20 luglio 2022, n. 22723, cit.

[32] Così, testualmente: “Il riconoscimento del risarcimento senza «accertamento della responsabilità dei conducenti del veicolo coinvolti nel sinistro» spiega perché, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 141, l’impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile: ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell’altro conducente, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione”.

[33] Norma che, nell’ambito della disciplina generale della responsabilità civile da fatto illecito – quindi anche della responsabilità civile da circolazione – disciplina la solidarietà tra i corresponsabili di un danno (comma 1), il diritto di regresso di colui che ha risarcito il danno nei confronti degli altri condebitori (comma 2) e la presunzione, iuris tantum, di parità delle quote di responsabilità in capo ai corresponsabili (comma 3).

[34] Di recente, ad esempio, sentenza G.d.P. Torino, 15 settembre 2022, n. 2795 (inedita). La vicenda sottoposta all’attenzione del giudice muoveva da un sinistro tra tre veicoli, assicurati rispettivamente con le compagnie alpha, beta e gamma e la cui responsabilità era da attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo gamma. Sul veicolo alpha viaggiava una terza trasportata che, in conseguenza del sinistro, subiva lesioni, per le quali inviava richiesta risarcitoria a gamma (e non ad alpha, compagnia del vettore). Gamma non definiva il sinistro e la trasportata ne chiedeva la condanna in sede giudiziale. Il giudice, nell’accogliere la domanda, ha argomentato nel senso che “l’azione risarcitoria che l’art. 141 [CAP] prevede sia esperita nei confronti dell’assicuratore del veicolo su quale era trasportato il soggetto danneggiato costituisce una mera opzione di cui il danneggiato può fruire, ma che rimane libero di agire in alternativa (…) nei confronti del responsabile civile, benché tale scelta implichi un onere probatorio a carico dell’attore anche con riferimento alla responsabilità della controparte, mentre con l’azione ex art. 141 [CAP] il danneggiato deve solo provare di essere stato a bordo del veicolo e di avere subito lesioni in conseguenza del sinistro”. Questa conclusione (successivamente confermata anche dalle Sezioni Unite) poggia però su un argomento che si pone in netto contrasto con le pronunce di legittimità da ultimo segnalate sull’interpretazione dell’art. 141 cod. ass. Il Giudice, infatti, mostra di aderire a quell’indirizzo secondo cui “in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’articolo 141 [cod. ass.] al terzo trasportato nei confronti dell’assicurazione del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la salvezza del caso fortuito (…) anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto” e, quindi, l’assicuratore del vettore potrebbe liberarsi fornendo la prova “della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato”.

[35] Pubblicata il 28 giugno 2022 e consultabile al link https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/index.html.

[36] La relazione qui cita la sentenza appena esaminata Cass., 3a sez. civ., 23 giugno 2021, n. 17963, cit.

[37] P. 199 della Relazione.

[38] Par. 18 della sentenza.

Di cosa si parla in questo articolo
Vuoi leggere la versione PDF?

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter