L’art. 14, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, che circoscrive la responsabilità del cessionario – salvo il caso di frode disciplinato dal successivo quarto comma – al pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, deve intendersi nel senso che la responsabilità si estende sia alle imposte e alle sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, sebbene non ancora contestate dall’Amministrazione finanziaria, sia alle imposte e sanzioni già irrogate e contestate, anche se riferite a violazioni commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.
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