Massima
Il cliente, cui sia già stata consegnata una copia del contratto di conto corrente al momento della accensione del rapporto e che non l’abbia diligentemente conservata, non ha diritto alla consegna di una ulteriore copia.
Fatto
Il cliente di una Banca chiedeva in via stragiudiziale copia del contratto di conto corrente, invocando l’art. 119, comma 4, TUB. Replicava la Banca, che l’art. 119 cit. si applica soltanto per la documentazione comprovante singole operazioni; che, pure nella denegata ipotesi in cui si volesse sussumere la stipula del contratto nel novero di tali operazioni, ebbene, erano già trascorsi oltre dieci anni dalla stipula; concludeva per il rigetto della richiesta.
Il cliente agiva allora in via monitoria. La Banca si opponeva ed il Tribunale, dopo non averne concesso la provvisoria esecuzione, revocava l’opposto decreto.
Diritto
Il Giudice premetteva che, anche a voler prescindere dalla questione del termine decennale, dirimente era l’applicazione dell’art. 117 TUB. Era, infatti, pacifica tra le parti (perché non contestata) la circostanza che, al momento della stipula del contratto, la Banca ne avesse consegnata al cliente una copia. Su questo presupposto, osservava che altro è la consegna del contratto (che ricade nella richiamata fattispecie) altro è la richiesta di copie di singole operazioni ex art. 119 cit.. In particolare, poneva in luce l’onere a carico del correntista, vale a dire di custodire la copia <adeguatamente nel suo interesse secondo il brocardo “vigilantibus non dormientibus jura succurrunt”>.
Ancora, il Giudice superava la nota obiezione sul rispetto di buona fede e sulla corretta esecuzione del contratto: “nessuna norma o principio generale dell’ordinamento prevede che una parte contrattuale sia tenuta a consegnare copia del contratto alla controparte che l’ha smarrito o perduto e la normativa bancaria in materia costituisce una eccezione che si giustifica con il particolare rapporto tra banca e cliente ma proprio per questo è una normativa che non può però essere interpretata ed applicata oltre il senso proprio delle parole usato dal legislatore”, e per ciò revocava l’opposto decreto.
Il contrasto verte proprio sul limiti della buona fede e correttezza: la giurisprudenza consolidatasi ritiene che la consegna di una ulteriore copia del contratto possa giustificarsi perché sarebbe contenuta nei limiti di un ragionevole sacrificio. La misura di questa ragionevolezza, tuttavia, si scontra con il carattere eccezionale della normativa di cui all’art. 117 cit., non ultimo per l’opportuno richiamo del Tribunale all’art. 12 delle Preleggi, che non può non orientare nell’applicazione delle norme in materia, nel cui tenore letterale è già perimetrato il rispetto del principio di cui all’art. 1375 c.c. per entrambe le parti del rapporto; perimetro che, conseguentemente, non può essere squilibrato, per avere il Legislatore già composto i rispettivi interessi.