In data 16 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”) ha pubblicato le “Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio” (le “Regole Tecniche”), adottate ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 16, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Tali Regole Tecniche hanno superato il vaglio del Comitato di Sicurezza Finanziaria che ha espresso parere favorevole per l’approvazione in data 18 settembre 2018.
L’obiettivo di tale documento è quello rendere maggiormente chiari gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, per quel che riguarda, tra l’altro:
- l’ambito di applicazione;
- l’adeguata verifica, anche semplificata, della clientela;
- la conservazione dei dati e dei documenti.
Le fonti normative, di rango primario e secondario, a cui i notai dovranno fare riferimento sono le più varie. In particolare, si segnalano:
- la Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”), i relativi Considerando e i Principi Generali;
- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90;
- le Circolari ministeriali;
- le Regole Tecniche e le indicazioni vincolanti del CNN;
- gli Studi del CNN;
- le Linee Guida e le policy interne adottate da ciascun professionista.
1. Ambito di applicazione
Come noto, i notai sono obbligati al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Essi vengono ricompresi nella categoria dei “professionisti”, tuttavia, insieme agli avvocati, si caratterizzano per avere un ambito di applicazione più ristretto rispetto agli appartenenti alla stessa categoria.
In particolare, i notai sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio quando (art. 3, comma 4, lettera c), D.Lgs. 231/2007):
· in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
· assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Il nuovo testo legislativo ricalca il precedente (D.Lgs. 231/2007 ante riforma) sotto il profilo dell’ambito di applicazione. Tuttavia, da una lettura coordinata del nuovo testo con le definizioni assunte dalla nuova normativa, si evince che sono escluse le prestazioni professionali relative ad atti, negoziali e non negoziali, di natura non patrimoniale.
Ad ogni modo, il CNN ha cura di delineare un elenco di attività che ritiene siano escluse dall’ambito di applicazione della normativa. Infatti, ai sensi della Regole Tecnica n. 1, l’adeguata verifica della clientela non è dovuta se l’operazione riguarda i seguenti atti o attività:
- atti notori;
- atti mortis causa;
- pubblicazione di testamento;
- passaggio nel fascicolo degli atti tra vivi del testamento pubblico;
- costituzione di fondo patrimoniale senza trasferimento di beni;
- convenzioni matrimoniali, in quanto atti meramente programmatici;
- rinunce meramente abdicative;
- verbale di apertura di una cassetta di sicurezza;
- inventari in generale;
- levata del protesto (in quanto atto di accertamento che non implica alcuna movimentazione di denaro), restando invece soggetto agli obblighi antiriciclaggio il servizio di “cassa cambiali”, salvo la possibilità di ricevere pagamenti superiori alle soglie limite di utilizzo del denaro contante, come precisato nella nota MEF dell’8 aprile 2009, Prot. 28107
Per le procure ed i mandati, invece, viene stabilito che possono dare luogo al sorgere degli obblighi di adeguata verifica della clientela se:
- generali;
- contengono un’espressa autorizzazione a contrarre con sé stessi;
- irrevocabili o a termine;
- conferite per il compimento di un atto giuridico avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro 15.000 ovvero di valore non determinato o determinabile.
Occorre, comunque, precisare che il notaio è sempre tenuto all’accertamento della concreta natura non patrimoniale dell’operazione e deve opportunamente adempiere gli obblighi antiriciclaggio secondo un approccio basato sul rischio. Ciò significa che, il notaio, nonostante l’operazione rientri nell’elenco di cui sopra, deve procedere ad effettuare l’adeguata verifica della clientela quando ciò risulti richiesto dall’applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio.
2. Le regole in materia di adeguata verifica della clientela
Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica viene precisato nello stesso D.Lgs. 231/2007. In particolare, il notaio deve procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale (art. 17 D.Lgs. 231/2007):
- in occasione del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professione;
- in occasione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di importi pari o superiori a euro 15.000, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata;
- in occasione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che consista in un trasferimento di fondi (come definiti dall’art. 3, par. 1, punto 9, Regolamento (UE) n. 2015/847) superiore a euro 1.000;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
Al riguardo, tuttavia, il CNN tiene conto dell’esistenza di una espressa esenzione dagli obblighi di adeguata verifica. Infatti, il notaio non è tenuto all’espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento alle attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.
A titolo esemplificativo, sono escluse dall’obbligo di adeguata verifica la redazione di moduli e denunce fiscali e la loro trasmissione (ad esempio, denunzie di successione). È, comunque, opportuno che il notaio verifichi se la denuncia fiscale venga utilizzata in maniera strumentale e abusiva per perseguire uno scopo illecito.
Ad ogni modo, gli obblighi di adeguata verifica devono essere attuati secondo le seguenti modalità:
- identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo;
- verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo;
- acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;
- controllo costante nel corso della prestazione professionale.
Fermo quanto sopra, il notaio deve preliminarmente verificare che l’operazione o l’atto che si andrà a compiere rientri nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
Una volta accertato ciò, egli deve, secondo le modalità individuate in precedenza e ai sensi del D.Lgs. 231/2007, procedere all’adeguata verifica della clientela prima del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell’esecuzione di una operazione occasione.
Peraltro, è opportuno sottolineare che i professionisti sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo sino al momento del conferimento dell’incarico (art. 18, comma 4, D.Lgs. 231/2007).
In particolare, per i notai, dovrebbe ritenersi che il termine ultimo per la conclusione delle attività di adeguata verifica della clientela coincida con la stipula dell’atto notarile.
A tal riguardo, infatti, la Regola Tecnica n. 8 prevede che la stipula dell’atto notarile costituisce il momento ultimo per l’esecuzione degli adempimenti prescritti in funzione dell’adeguata verifica della clientela, fermo restando, che il complesso dei presidi antiriciclaggio si attiva dal momento del conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale.
Tra l’altro, viene precisato che spesso capita che l’incarico per la stipula non viene conferito da tutte le parti dell’atto, congiuntamente e nello stresso momento, al notaio. In tale contesto, egli dovrebbe poter effettuare gli adempimenti richiesti per l’adeguata verifica della clientela anche in momenti diversi, purché si concludano con la stipula. Infatti, è in questo momento che lo stesso notaio può concludere la valutazione della prestazione professionale per cui l’incarico è stato conferito.
La Regola Tecnica n. 7 evidenzia che il notaio, fermi gli obblighi di identificazione, può posticipare ad un momento successivo al conferimento dell’incarico la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.
Ciò, però, a condizione che:
- sussista un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- esista l’obbligo per il notaio di ricevere l’atto;
- il notaio sia certo, ai sensi della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, dell’identità personale del cliente o dell’esecutore.
In quest’ultima ipotesi, l’assenza di un valido documento d’identificazione ovvero il caso di un documento di identità o di riconoscimento scaduto dovrebbe indurre il notaio a richiedere l’aggiornamento dei dati e delle informazioni necessari all’adeguata verifica della clientela, ma non dovrebbero rappresentare, di per sé, elementi idonei e sufficienti a fondare un sospetto meritevole di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (naturalmente, in assenza di concomitanti ulteriori evidenze anomale).
Ai sensi della Regola Tecnica n. 7 (che ricalca gli artt. 18, comma 1, lettera a), e 19, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2007)gli atti notarili da cui risultano i dati identificativi dei soggetti persone fisiche o non fisiche sono sempre considerati una fonte affidabile e indipendente ai fini dell’espletamento degli obblighi di adeguata verifica e ciò anche nel caso di intervento in atto di un esecutore di procura notarile.
Per quel che riguarda, invece, le modalità di adeguata verifica della clientela, si chiarisce che:
- il notaio può essere coadiuvato negli adempimenti anche dai propri collaboratori;
- il riscontro della veridicità delle informazioni fornite va effettuato solo quando sorgono dubbi, incertezze o incongruenze;
- un ogni caso le misure di adeguata verifica vanno proporzionate in funzione del rischio.
Non solo, viene stabilito che:
- l’identificazione del cliente può avvenire anche senza la sua presenza fisica se i dati identificativi risultino da atti pubblici o scritture private autenticate;
- l’identificazione dell’esecutore abbraccia, oltre che il riscontro dei dati identificativi, anche la verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forma del quale opera in nome del cliente.
Ulteriormente, la Regola Tecnica n. 7 precisa che in caso di prestazioni professionali non occasionali, il notaio deve provvedere ad aggiornare i documenti di identità in base al profilo di rischio del cliente. In particolare:
- ogni 2 anni se basso rischio;
- ogni anno se rischio medio;
- con frequenza inferiore e comunque calibrata al rischio, per le ipotesi di rischio elevato.
Fermo quanto sopra, il CNN pone particolare attenzione all’identificazione del titolare effettivo.
Le principali novità introdotte con la riforma del 2017 sul tema sono state messe in evidenza dal Commento alle Regole Tecniche (La novella antiriciclaggio – D.Lgs. 25.05.2017 n. 90, la Novella alla luce delle Regole Tecniche approvate dal CNN e del relativo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria. A cura di S. Carioni – V. Gunnella):
- i criteri residuali per l’identificazione dei titolari effettivi delle società di capitali. Qualora non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide in via residuale come la persona che è investita dei poteri di amministrazione o di direzione della società.
A tal proposito, va posta particolare attenzione ai casi in cui la società sia controllata da altra società. Sorge spontaneo chiedersi se gli amministratori da identificare siano quelli della società cliente del notaio o quelli della società a monte della catena di controllo. All’interrogativo risponde la Risposta a Quesito pubblicata su CNN Notizie del 4 dicembre 2017, a cura di Maria Concetta Cignarella, che sul punto testualmente si riporta: “con riferimento al primo quesito, occorre far presente che, indipendentemente dalla identificazione del titolare effettivo, è necessario anzitutto procedere all’identificazione degli amministratori della società cliente, in quanto esecutori, anche attraverso l’acquisizione del documento d’identità degli stessi nonché alla verifica dei loro poteri di rappresentanza. Atteso ciò, si precisa che, nel caso di specie, si può preliminarmente verificare la catena di controllo e, conseguentemente, procedere all’individuazione del titolare effettivo applicando i criteri dianzi illustrati – che, come detto, seguono un ordine “a cascata” – in relazione alla società a monte della catena di controllo stessa. Pertanto, ove non vi siano proprietari o controllanti, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società controllante”; - i criteri per l’identificazione cumulativa dei titolari effettivi delle persone giuridiche private;
- l’istituzione di un Registro pubblico. In apposita sezione del Registro delle imprese saranno conservate le informazioni sulla titolarità effettive delle imprese dotate di personalità giuridiche, delle persone giuridiche private e di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.
Come noto, l’identificazione del titolare effettivo avviene attraverso il cliente, il quale deve fornire “le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo” (art. 19, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2007).
La verifica dell’identità del titolare effettivo, necessaria qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati acquisiti in sede di identificazione, può essere effettuata anche attraverso il riscontro di tali dati con quelli riportati da fonti attendibili e indipendenti.
Con riferimento alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, il riscontro dei dati acquisiti in sede di identificazione può avvenire anche attraverso l’accesso alla sezione del Registro delle imprese, istituitaad hoc, ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. 231/2007 (c.d. “Registro dei titolari effettivi”).
In questa prospettiva, la Regola Tecnica n. 5 precisa che non si è tenuti all’acquisizione del documento di identità del titolare effettivo, qualora il titolare effettivo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici Registri, salva la valutazione del rischio e la conseguente applicazione di misure ad esso proporzionate, e, pertanto, l’identificazione può essere ritenuta correttamente eseguita mediante la sola acquisizione dei dati e delle informazioni risultanti dai pubblici Registri, confermati nella loro validità dal cliente.
Nelle ipotesi in cui sia possibile la consultazione di un pubblico registro, tale consultazione è da ritenersi idonea allo scopo dell’espletamentodell’obbligo di identificazione dello stesso titolare effettivo, salvo che ci si trovi in presenza di elementi oggettivi che mettano in dubbio o rendano palesemente incerti o incongrui i dati e le informazioni pubblicate.
I summenzionati dati e informazioni sono, infatti, da ritenersi affidabili a fronte dell’obbligo giuridico a carico dei responsabili delle imprese, persone giuridiche e trust, di comunicare notizie vere, aggiornate e complete, ferma restando la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.
In conclusione, dunque, l’obbligo di identificazione del titolare effettivo può ritenersi assolto attraverso l’acquisizione delle informazioni fornite dal cliente (direttamente o tramite conferma, ove già acquisite o in possesso del notaio nel contesto del rapporto con il cliente) in ordine al nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare effettivo. Invece, laddove, in relazione ai dati forniti dal cliente, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze il notaio provvederà a riscontrare la veridicità dei dati forniti.
Fermo quanto sopra, appare, altresì, di rilevante importanza la Regola Tecnica n. 6 per quel che concerne l’identificazione del titolare effettivo delle società di persone, dei consorzi e degli enti privati non riconosciuti.
A tal riguardo, viene precisato che può assumere rilievo la figura della persona fisica che agisce, quale tramite di essi, in qualità di legale rappresentante.
Nell’individuazione del titolare effettivo delle società di persone e consorzi è consentita l’utilizzazione dei dati dei soci, risultanti dal Registro delle imprese, salvo che sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sull’identità dello stesso e salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.
Invece, nell’individuazione del titolare effettivo degli enti privati non riconosciuti, in assenza di indici che rivelino l’esistenza di associati che ne detengono di fatto il controllo, ovvero di beneficiari determinati, si farà riferimento ai soggetti titolari di funzioni di direzione e/o amministrazione.
3. Novità in materia di misure semplificate di adeguata verifica
Con la riforma del 2017 viene ridefinita la nozione di adeguata verifica semplificata. Nello specifico, è scomparsa l’elencazione dei soggetti di cui al precedente art. 25 D.Lgs. 231/2007 ante riforma e, conseguentemente, non esiste più una elencazione tassativa delle categorie di soggetti destinatari dell’adeguata verifica semplificata.
Al riguardo, l’art. 23 D.Lgs. 231/2007 si limita ad individuare una serie di criteri sintomatici di un basso rischio di riciclaggio in relazione:
- al cliente;
- a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;
- all’area geografica.
A titolo esemplificativo, si segnala che costituiscono indice di basso rischio:
- le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l’obbligo di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- le Pubbliche Amministrazioni ovvero Istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea.
La Regola Tecnica n. 3 fa un ulteriore passo avanti, precisando che si considerano a basso rischio anche i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“CAP”).
Come noto, in presenza di un basso rischio, i notai possono assolvere gli obblighi di adeguata verifica con misure semplificate, ossia con minore estensione e frequenza degli adempimenti previsti per l’adeguata verifica ex art. 18 D.Lgs. 231/2007.
Nello specifico, è possibile, qualora ricorrano in concreto i presupposti, applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela che consistono anche nella identificazione del rappresentante del soggetto, inclusa la verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.
In tal caso, l’obbligo di identificazione del titolare effettivo è da ritenersi assolto con l’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente.
Inoltre, la Regola Tecnica n. 3 aggiunge che gli obblighi di adeguata verifica sono attenuati ogniqualvolta i soggetti summenzionati intervengano in un atto per porre in essere un’operazione che la legge riserva espressamente ad essi in via esclusiva, nonché conriferimento a tutti gli atti consequenziali o collegati a tali operazioni. A titolo esemplificativo, è possibile far riferimento a:
- contratti di mutuo, finanziamenti, aperture di credito, ivi compresi i patti aggiuntivi e modificativi degli stessi;
- atti di quietanza totale e parziale, di ristrutturazione e rinegoziazione, di erogazione, di surrogazione, di accollo, di delegazione e relativi atti connessi od accessori;
- atti e contratti che comportino la costituzione, la conferma, l’estensione, la rinnovazione, il frazionamento, la postergazione, la surroga, la riduzione, la cancellazione o lo svincolo di ipoteche, pegni o privilegi, fideiussioni e altre garanzie stabilite a favore dell’istituto;
- atti e contratti di cessione, a qualsiasi titolo, dei contratti di cui sopra e/o dei crediti nascenti dagli stessi, ai leasing mobiliari ed immobiliari.
Rimane, comunque, fermo il principio per cui gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile e qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
I notai potranno, dunque, applicare misure semplificate di adeguata verifica solo quando dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio.
Un ulteriore aspetto di rilevanza è rappresentato dalla Regola Tecnica n. 4, in relazione all’acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione.
In particolare, con riguardo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica semplificata, pare ragionevole ritenere che siano idonee misure semplificate di adeguata verifica della clientela l’acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione effettuata in contestualità della stipula, mediante la richiesta delle medesime, fermo restando l’obbligo della loro valutazione da parte del notaio.
Nell’ambito dell’attività notarile, infatti, lo scopo e la natura della prestazione professionale coincidono, tendenzialmente, con il negozio giuridico oggetto dell’incarico. Infatti, a differenza delle attività finanziarie, negli atti notarili scopo e natura delle prestazioni risultano manifesti nell’atto stesso e, salva diversa valutazione da parte del professionista, non pare necessario formalizzare in autonomo documento l’acquisizione di tali informazioni dal cliente.
Occorre, comunque, considerare le ipotesi di più atti, anche della stessa specie, che possono risultare collegati e rispetto alle quali va fatta salva la valutazione del complesso di operazioni compiute.
4. Gli obblighi di conservazione
Il D.Lgs. 231/2007 non stabilisce rigide modalità di conservazione dei dati e dei documenti ottenuti a seguito dell’adeguata verifica della clientela, limitandosi a prevedere che la conservazione può essere sia cartacea che informatica.
Tra le novità sul tema, una delle più rilevanti è sicuramente l’abolizione del registro della clientela (peraltro, poco utilizzato nell’operatività notarile).
A tal riguardo, la Regola Tecnica n. 9 precisa che il fascicolo cartaceo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati elettronicamente come, a titolo esemplificativo, visure tratte dai pubblici Registri conservate in formato statico e non modificabile nel sistema informatico dello studio.
Viene evidenziata l’equivalenza della conservazione informativa rispetto alla conservazione cartacea e, in conseguenza, è possibile utilizzare per lo stesso fascicolo i due metodi di conservazione alternativamente e/o congiuntamente.
Ciò significa che i documenti possono essere conservati in parte con modalità cartacea e in parte con modalità informatica. È, tuttavia, necessario che i notai adottino sistemi di conservazione idonei a garantire:
- la prevenzione di qualsiasi perdita di dati e di informazioni;
- la ricostruzione dell’operatività o attività del cliente;
- il rispetto delle norme dettate in materia di protezione dei dati personali.
Mentre i dati e le informazioni possono essere conservati in copia semplice, le scritture e le registrazioni inerenti le operazioni vanno conservate in originale o in copia autentica.
Per i dati relativi all’operazione, cioè la data di conferimento dell’incarico, la data dell’operazione, la natura e l’importo, il riferimento principale sarà il repertorio notarile.
I sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, quelli di autenticazione e autorizzazione adottati per l’accesso al sistema informatico dello studio ed al relativo archivio cartaceo costituiscono idonea modalità di conservazione (Regola Tecnica n. 10).
Tuttavia, il sistema informatico, per essere ritenuto tale, dovrà essere munito di controllo degli access ed essere dotato di validi presidi contro la perdita dei dati (antivirus e backup).
Le disposizioni in materia di verifica della storicità delle operazioni non sembrerebbero applicabili agli studi notarili, non essendo per loro natura deputati alla registrazione di operazioni, bensì alla conservazione documentale.
L’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione si considera garantita qualora gli stessi si ricavino da un documento informatico conservato in formato statico e non modificabile o siano desumibili da un documento analogico correttamente conservato ai sensi della Legge notarile o ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.