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Il Codice di condotta delle Agenzie per il Lavoro pubblicato in GU

7 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024 il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali di approvazione del codice di condotta per il settore delle Agenzie per il lavoro e accreditamento dell’organismo di monitoraggio (Provvedimento n. 12 dell’11 gennaio 2024).

Il nuovo Codice stabilisce le “buone prassi” per il trattamento dei dati nelle attività di intermediazione e selezione del personale ed è stato approvato in conformità all’art. 40 del GDPR.

In base a tale norma, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in specifici settori di attività e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese; tali codici devono essere approvati dall’autorità  di controllo competente.

Il provvedimento accredita inoltre un Organismo di monitoraggio indipendente (OdM), ai sensi dell’art. 41 del GDPR, composto da tre membri, che garantirà il rispetto del Codice da parte degli aderenti e affronterà i reclami.

Il Codice di condotta delle Agenzie per il Lavoro protegge i candidati alle assunzioni vietando discriminazioni, limitando la raccolta di dati al necessario per l’impiego e vietando indagini su opinioni politiche o informazioni personali sensibili.

Durante la selezione, le agenzie non potranno consultare profili social personali, tranne quelli professionali, e non potranno acquisire referenze professionali senza il consenso esplicito del candidato.

Le decisioni basate su trattamenti automatizzati richiederanno inoltre una valutazione di impatto dettagliata e dovranno essere trasparenti nell’informativa ai lavoratori.

Inoltre, anche con trattamenti totalmente automatizzati, ai lavoratori è riservato il diritto di un intervento umano, di esprimere opinioni e di contestare le decisioni.

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