La responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, se non di collusione, quanto mento di consapevole acquiescenza della violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi. Non è infatti richiamabile il principio secondo cui al fine di escludere la responsabilità dell’intermediario non sarebbe sufficiente la mera consapevolezza da parte dell’investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori qualora il contegno dell’investitore evidenzi un coefficiente soggettivo ben più intenso della mera negligenza o tolleranza delle molteplici anomalie della condotta del promotore e anzi sia segnato da un innegabile maggiore coinvolgimento nelle scelte del promotore, elusivo della disciplina legale o comunque al di fuori del rapporto di intermediazione con la banca.