Con la decisione n. 20978/20 appena pubblicata il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è tornato sul tema della contraffazione di assegni circolari, con particolare riguardo alla responsabilità della banca negoziatrice e della banca apparente emittente in caso di bene emissione telefonico.
Di seguito il principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento ABF.
Nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell’assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall’acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo.