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Giurisprudenza

Il Collegio di Coordinamento ABF sulla valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio nel credito ai consumatori

22 Ottobre 2019

Collegio di coordinamento ABF, 2 ottobre 2019, n. 22746 – Pres. Massera, Rel. Carriero

Di cosa si parla in questo articolo

In ragione della diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi non è consentita – ai fini della valutazione dell’usurarietà delle clausole contrattuali – la eterogenea sommatoria degli stessi.

Ai fini della valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio convenuto tra le parti assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, insieme a elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, la valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede. Resta ferma, a fronte della nullità della relativa clausola contrattuale, l’applicazione – in luogo del tasso convenuto fra le parti – dell’interesse corrispettivo a norma dell’art. 1224 cod. civ.

 

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