In ragione della diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi non è consentita – ai fini della valutazione dell’usurarietà delle clausole contrattuali – la eterogenea sommatoria degli stessi.
Ai fini della valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio convenuto tra le parti assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, insieme a elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, la valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede. Resta ferma, a fronte della nullità della relativa clausola contrattuale, l’applicazione – in luogo del tasso convenuto fra le parti – dell’interesse corrispettivo a norma dell’art. 1224 cod. civ.