Con sentenza n. 25336 del 28 agosto 2023 la Corte di Cassazione, confermando il proprio precedente orientamento (cfr. Cassazione, 17 maggio 2018, n. 12110, disponibile a questo link), ha ribadito che l’obbligo per il collegio sindacale delle società quotate di comunicare alla Consob qualsiasi irregolarità riscontrata nel corso della loro attività di controllo, indipendentemente dal livello di gravità attribuita.
L’art. 149 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) prevede che il Collegio sindacale vigili sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunicando senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza.
Nella formazione del comma 3 dell’art. 149 TUF, la comunicazione da parte del collegio sindacale alla Vigilanza attiene a tutte le irregolarità riscontrate.
Non è rimessa ai sindaci alcuna valutazione preventiva in ordine alla rilevanza delle irregolarità riscontrate, funzionale ad una scrematura di quelle da comunicare o meno alla Consob.
Oltre al dato letterale della norma, la generalità di tale obbligo è coerente con l’evidente ratio legis di evitare che i sindaci debbano effettuare valutazioni di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare, inevitabilmente opinabili e foriere di gravi incertezze operative, con il rischio di pregiudicare la completa e tempestiva informazione della Consob sull’andamento delle società soggette a vigilanza.
Sulla base di tali principi la Cassazione ha ritenuto fondata al contenzioso mossa al collegio sindacale di non aver comunicato alla Consob che l’amministratore delegato aveva proceduto, in forza delle deleghe conferitegli, a concludere la sottoscrizione di un prestito obbligazionario con una società di cui era amministratore un componente del Consiglio di amministrazione, ma non aveva riferito la circostanza nella relazione trimestrale informativa periodica.