In questa pronuncia, la Corte di Cassazione dà continuità al proprio indirizzo secondo il quale il professionista, che svolga anche l’attività di amministratore, revisore o sindaco di una società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività, perché la base imponibile di tale imposta è la sola eccedenza dei compensi professionali rispetto alla produttività autorganizzata.
Già in altre occasioni la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che le suddette cariche svolte presso società terze sono riconducibili non allo studio associato di cui il professionista fa parte, ma alle compagini societarie cui dette cariche si riferiscono e sono pertanto estranee all’autonoma organizzazione dello stesso, che costituisce presupposto impositivo dell’IRAP.
Ne consegue che, quando i compensi derivanti da dette attività siano scorporabili da quelli realizzati come professionista, e sia altresì possibile verificare la sussistenza o meno dei presupposti impositivi dell’IRAP per entrambe le attività, il segmento di ricavo netto conseguito dal professionista come amministratore/sindaco/revisore in una società terza non è soggetto all’imposta in oggetto.