Il concordato preventivo fiscale biennale è uno strumento introdotto in via sperimentale dall’art. 33 del d.l. n. 269/03, il quale, a certe condizioni, inibisce all’Amministrazione finanziaria, al proprio comma 8, l’utilizzo di taluni poteri relativamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo dei soggetti che vi sono sottoposti, e ne preclude, al comma 8-bis, gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.
La Suprema Corte ha stabilito in questa pronuncia che, in tema di concordato fiscale biennale, i commi 8 e 8-bis dell’art. 33 si pongono in rapporto di complementarietà, sicché la soglia prevista dal comma 8-bis al di sotto o al livello della quale sono preclusi gli atti di accertamento va riferita al reddito che può essere accertato in base ai poteri non preclusi dal precedente 8° comma. In caso di contestazione, è competenza dell’autorità giudiziaria verificare che l’Amministrazione abbia determinato la maggiore materia imponibile ricorrendo ai soli poteri di accertamento consentiti dall’8° comma della norma, e che, entro quest’ambito, abbia adeguatamente provato la propria pretesa, non contrastata in tutto o in parte da idonea controprova, nonché infine che il risultato dell’attività sia superiore al 50% del reddito dichiarato.