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Giurisprudenza

Il conferimento di un mero ordine d’acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire informazioni successive all’erogazione del servizio

26 Febbraio 2019

Giuseppe Colombo

Cassazione Civile, Sez. VI, 20 novembre 2018, n. 30001 – Pres. Scaldaferri, Rel. Falabella

In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio.

Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono infatti finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli: ne discende che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti (fattispecie che pacificamente non ricorre nel caso in esame), vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.


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