In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio.
Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono infatti finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli: ne discende che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti (fattispecie che pacificamente non ricorre nel caso in esame), vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.