Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità professionale. Come noto, tale forma di responsabilità qualificata opera nei soli casi di dolo o colpa grave da parte del professionista, e solo relativamente a ipotesi in cui si presentino problemi tecnici di particolare difficoltà.
Il limite del dolo o della colpa grave si applica anche nelle specifiche ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili.
In tali ipotesi l’elemento soggettivo va escluso laddove, come nel caso analizzato dalla Corte, l’interpretazione proposta dal professionista appaia senza dubbio plausibile e risponda all’interesse pratico del cliente.
Nel caso di specie tali presupposto risultavano senz’altro sussistenti, posto che la scelta operata dal professionista: da un lato non poteva dirsi abnorme, in quanto frutto di una interpretazione del tutto legittima del confuso quadro normativo; dall’altro rispondeva senza dubbio all’interesse pratico del cliente a non versare contributi non dovuti e di prevedibile, difficile, ricuperabilità.