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Giurisprudenza

Il confuso quadro normativo esclude la colpa grave del professionista

21 Ottobre 2011

Cassazione Civile, sez. III, 20 ottobre 2011, n. 21700

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità professionale. Come noto, tale forma di responsabilità qualificata opera nei soli casi di dolo o colpa grave da parte del professionista, e solo relativamente a ipotesi in cui si presentino problemi tecnici di particolare difficoltà.

Il limite del dolo o della colpa grave si applica anche nelle specifiche ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili.

In tali ipotesi l’elemento soggettivo va escluso laddove, come nel caso analizzato dalla Corte, l’interpretazione proposta dal professionista appaia senza dubbio plausibile e risponda all’interesse pratico del cliente.

Nel caso di specie tali presupposto risultavano senz’altro sussistenti, posto che la scelta operata dal professionista: da un lato non poteva dirsi abnorme, in quanto frutto di una interpretazione del tutto legittima del confuso quadro normativo; dall’altro rispondeva senza dubbio all’interesse pratico del cliente a non versare contributi non dovuti e di prevedibile, difficile, ricuperabilità.

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