Il Consiglio UE ha adottato una proposta di regolamento della Commissione UE recante modifiche al Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento Benchmark), con l’obiettivo di ridurre la burocrazia per le PMI.
Le modifiche al Regolamento Benchmark riguardano in particolare l’ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l’uso di tali indici forniti da amministratori ubicati in paesi terzi, e alcuni obblighi di comunicazione.
Gli indici di riferimento (benchmark) sono ampiamente utilizzati dalle imprese e dagli investitori nell’UE, per determinare il prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, come prestiti o mutui, o per misurare la performance di un fondo di investimento.
In base al Regolamento (UE) 2016/1011, tutti gli amministratori di indici di riferimento, a prescindere dalla rilevanza sistemica di tali indici o dall’importo degli strumenti finanziari o dei contratti finanziari che utilizzano tali indici di riferimento, come tassi di riferimento o come indici di riferimento per misurare la performance, devono rispettare requisiti estremamente dettagliati, che concernono:
- la loro organizzazione
- la governance e i conflitti di interesse
- le funzioni di sorveglianza
- i dati
- i codici di condotta
- la segnalazione di violazioni
- l’informativa relativa alla metodologia usata
- la dichiarazione sull’indice di riferimento.
Considerate le finalità del regolamento, ovvero salvaguardare la stabilità finanziaria ed evitare conseguenze economiche negative derivanti dall’inaffidabilità dei benchmark finanziari, tali requisiti hanno comportato oneri normativi sproporzionati per gli amministratori dei benchmark finanziari minori.
Per tale ragione si è reso necessario ridurre tali oneri normativi, concentrandosi su quegli indici di riferimento che hanno l’importanza economica più significativa per il mercato dell’Unione, come:
- gli indici di riferimento critici e significativi
- gli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell’Unione, tra cui:
- gli indici di riferimento UE di transizione climatica
- gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi).
Le modifiche al regolamento sui benchmark finanziari, in estrema sintesi:
- riducono gli oneri normativi che gravano sugli amministratori di indici di riferimento definiti non significativi nell’UE, mantenendo nell’ambito di applicazione del Regolamento solo gli indici di riferimento critici o significativi
- prevede che gli amministratori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme potranno applicarle volontariamente, a richiesta ed in base a certe condizioni (opt-in)
- viene estesa la competenza di ESMA
- prevede che gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, devono aver ottenuto la registrazione, l’autorizzazione, il riconoscimento o l’avallo, per garantire la sorveglianza normativa e impedire le asserzioni fuorvianti relative ai fattori ESG
- prevedono uno specifico regime di esenzione per gli indici di riferimento per valuta estera “a pronti”, ovvero il rapporto tra l’euro e la valuta estera oggetto della trattazione (cambio) per le operazioni prontamente liquidabili, in tempo reale o entro la giornata successiva (pronti).
Il testo definitivo verrà quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, entrerà in vigore venti giorni dopo e si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2026.