Con la pronuncia in oggetto il Tribunale di Torino si è espresso in merito al diritto degli eredi dell’assicurato che sia deceduto a seguito di infezione da Covid-19 ad avere l’indennizzo in forza di una polizza infortuni.
In particolare, evidenzia il Tribunale, le “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni” considerano l’infortunio un evento dovuto a causa
- fortuita,
- violenta ed
- esterna
in grado di determinare constatabili lesioni che possono determinare come conseguenza anche la morte.
Sul punto, evidenzia il Tribunale, l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario e il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato.
La causa può inoltre considerarsi “violenta”, in quanto certamente, il contatto non è dilatato nel tempo, ma anche in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale.
Infine, continua il Tribunale, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno.
Alla luce di quanto sopra riportato, il Tribunale di Torino evidenzia come le infezioni acute e virulente che provengono dall’esterno soddisfino la definizione di infortunio e, pertanto, come tali, risultino tecnicamente indennizzabili.