Il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui il contratto di apertura di credito può essere provato “per facta concludentia”, qualora risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 117 comma 2 del TUB per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto.