Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2454 del 17 novembre 2023 (Dott.ssa Spagnolo), ha accertato la nullità per indeterminatezza dell’oggetto di un contratto di Interest Rate Swap stipulato tra una società e una banca, finalizzato a neutralizzare gli effetti della variabilità dei canoni di alcuni contratti di leasing stipulati tra le medesime parti.
Nel caso di specie, la società attrice aveva contestato la nullità del contratto di Interest Rate Swap, correlato ad alcuni contratti di leasing in essere fra le parti, dal momento che lo stesso non specificava i criteri per la determinazione del Mark to Market.
Il Tribunale di Bologna, aderendo alla più recente giurisprudenza e, in particolare, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8770 del 12 maggio 2020 (Pres. Bisogni, Rel. Genovese), ha precisato che è “necessario ai fini della determinatezza dell’oggetto che il regolamento contrattuale contenga l’accordo tanto sul Mark to Market ovvero sul valore dello strumento finanziario ad una determinata data – sia quella di stipulazione ovvero di eventuale cessazione prima della scadenza o in qualsiasi altro momento nel corso del rapporto – quanto sui parametri di calcolo del differenziale dei tassi e degli scenari probabilistici che connaturano l’operazione, evidenziandone anche i costi impliciti.
In sostanza la determinabilità dell’oggetto di un contratto di Interest Rate Swap e, quindi, la sua validità risiede appunto nella misurabilità quanto più oggettiva da parte dei contraenti dell’alea del contratto sulla base di criteri – ex ante già nella fase genetica del rapporto – riconosciuti e condivisi.”
Pertanto, prosegue il Tribunale di Bologna, “se l’oggetto del contratto e, quindi, tutte le sue componenti devono essere determinate e determinabili, pena la nullità del contratto, sarà necessario che nel regolamento contrattuale sia indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione del Mark to Market in una determinazione arbitraria di una delle parti ovvero della banca, non verificabile sulla base di parametri oggettivi dall’altra, deve concludersi come esso non risulti determinabile implicando la nullità dell’intero contratto”.