Il contratto di mutuo, nel rispetto dei requisiti di legge, costituisce astrattamente un titolo esecutivo e pertanto il mutuante, in caso di inadempimento del mutuatario, è legittimato a notificare l’atto di precetto in forza del contratto stesso, ed avviare la procedura esecutiva.
Allo stesso modo, è titolo idoneo per l’insinuazione al passivo fallimentare, o per l’ammissione del credito della banca alla ripartizione dell’attivo nelle altre procedure di composizione della crisi.
Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo giustificativo della partecipazione del credito al concorso con i creditori; ovvero quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 C.p.c., occorre verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e se entrambi gli atti, di perfezionamento del contratto di mutuo e di erogazione della somma mutuata, rispettino i requisiti di forma e di sostanza imposti dalla legge.
Numerose sono le questioni giuridiche ed applicative, affrontate anche dalla giurisprudenza più recente, che possono rendere il contratto di mutuo un titolo negoziale inidoneo a fondare la pretesa di partecipazione al concorso da parte dei creditori del mutuatario, ovvero a fondare un’azione esecutiva nei suoi confronti.
Tra queste, si possono distinguere problematiche attinenti alla validità del contratto di mutuo stesso (in caso di ipotetici vizi genetici del contratto, come nel mutuo fondiario o in quello assistito da garanzia pubblica), e questioni correlate ad una sorta di inidoneità “sopravvenuta” del titolo esecutivo a fondare quella specifica azione esecutiva (come in caso di assenza di traditio, o non coincidenza soggettiva fra il mutuatario e l’esecutato, o oggettiva, fra il contratto di mutuo rinegoziato azionato in giudizio e quello stipulato in origine).
Il seminario è volto quindi ad approfondire le problematiche più frequenti eccepite in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi, sia in una logica di adeguamento dei contratti, sia per valutare correttamente il rischio e prevenire potenziali contestazioni da parte del mutuatario o della procedura, che potrebbero condurre a sospensioni/interruzioni dell’azione esecutiva avviata o al rigetto di domande di ammissione del proprio credito nelle altre procedure concorsuali.
Tematiche oggetto di attenzione e discussione
- Il contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo
- I vizi del titolo esecutivo e le eccezioni opponibili
- La funzione della consegna
- Mutuo condizionato: l’idoneità del deposito cauzionale a fungere da traditio
- Il mutuo solutorio, fra effettività della consegna e novazione
- Il mutuo solutorio ipotecario ai fini delle azioni revocatorie
- Requisiti di forma e riflessi della rinegoziazione del mutuo sulla tenuta del titolo
- I limiti del pignoramento plurimo: il caso del terzo fideiussore-datore di ipoteca
- Il mutuo fondiario, fra soglia di finanziabilità e privilegio fondiario
- La riqualificazione del mutuo fondiario: i possibili rimedi conservativi al superamento della soglia
- Il coordinamento fra procedura esecutiva e fallimentare in caso di fallimento dell’esecutato
- La problematica dell’abusivo consolidamento dei debiti pregressi
- Il credito fondiario come strumento concorrente alle operazioni di credito in ambito CCII
- I mutui assistiti da garanzia pubblica: l’uso anomalo della garanzia, fra nullità e rimedi risarcitori
- (segue) l’escussione della garanzia statale in caso di esclusione dal passivo fallimentare
- Insinuazione al passivo e coordinamento fra banca e garante
- La garanzia statale negli altri strumenti di regolazione della crisi