Secondo l’importante sentenza qui pubblicata, una lettura sistematica della normativa del settore dei servizi di investimento impone di mantenere sullo stesso piano di tutela la sanzione di nullità testuale sancita dall’art. 23 TUF – in punto di necessaria stipulazione per iscritto del contratto quadro – all’inosservanza dell’obbligo di consegnare il documento (scritto) sui rischi: “a protezione dell’interesse pubblico alla regolarità del sistema finanziario è prescritta l’adozione di una fase documentale complessa che costituirà il titolo del successivo sviluppo negoziale, concretandosi nei singoli ordini di investimento, e che deve precederlo, quale “obbligo legale di fattispecie” (come osservato dalla più attenta dottrina, mentre le modalità di comunicazione dei singoli ordini di negoziazione e delle istruzioni all’intermediario sono rimesse dalla legge all’autonomia delle parti)”. L’inosservanza di tali prescrizioni” – prosegue la sentenza – “è causa di nullità dell’intera operazione, che rimane privata del presupposto necessario a renderla conforme al paradigma legale proprio nel momento della formazione dell’accordo contrattuale”.
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