Con sentenza n. 27/2024 la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale prospettate in via cautelativa ed ipotetica dalla Regione Valle d’Aosta con riguardo al contributo di solidarietà temporaneo istituito a carico di taluni operatori del settore energetico per l’anno 2023 dall’art. 1, commi 115 – 119 della l. 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. contributo sugli extraprofitti energetici).
Il ricorso mirava, in sintesi, a rivendicare parte degli incassi derivanti dal contributo, qualificato dalla ricorrente come imposta erariale calcolata sulla base del reddito rilevante ai fini IRES, sull’assunto che lo Statuto regionale (l. costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) attribuirebbe alla Regione (speciale) il gettito percetto nel territorio regionale delle imposte erariali sul reddito e sul patrimonio, tra cui l’IRES (art. 2, comma 1, lettera b), della l. 26 novembre 1981 n. 690) che risulterebbe violato dalla disposizione impugnata, se interpretata nel senso dell’integrale devoluzione del contributo allo Stato.
Tesi non accolta dalla Corte Costituzionale la quale ha, invece, chiarito che, in base alla norma impugnata, unico beneficiario del contributo è lo Stato e che tale riserva di gettito è pienamente compatibile con lo statuto regionale, poiché detta misura economica ha natura diversa dalle imposte il cui gettito è attribuito alla Regione.
La Consulta ha motivato tale decisione a partire dalla considerazione che il maggior favore che, in concreto, connota il sistema di finanziamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome rispetto a quello degli altri enti di autonomia, impedisce di interpretare estensivamente o analogicamente gli articoli della l. n. 690 del 1981(“Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta”) relativamente alle imposte il cui gettito è assegnato alla Regione.
Conseguentemente, innanzitutto, al contributo non si applica la previsione di cui all’art. 4, comma 3 della l. n. 690/1981, introdotta dal d.lgs. n. 12 del 2011, secondo cui sono altresì, attribuiti alla regione Valle d’Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici, poiché da ritenersi riferita alle sole imposte minori esistenti al momento di introduzione di tale disposizione.
Neppure applicabile è il citato art. 2 della l. n. 690/81 poiché, data la sua formulazione, non è possibile estendere il riferimento alla sola IRES al di là di tale imposta.
Detta disposizione risulterebbe, inoltre, inapplicabile in quanto il contributo straordinario sugli extraprofitti energetici, a prescindere dal suo carattere tributario o meno, non si identifica con l’IRES, poiché applicato su una grandezza economica diversa da quella prevista per tale tributo.