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Il correttivo al Codice della crisi e dell’insolvenza: le principali novità

29 Agosto 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Dopo l’approvazione (con osservazioni), da parte della Commissione Giustizia della Camera il 15 luglio 2024, anche la Commissione Giustizia del Senato, ha reso parere favorevole (sempre con osservazioni), allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. correttivo al Codice della crisi)

Lo schema di decreto (atto del Governo n. 178) era stato trasmesso alle Camere il 12 luglio 2024 e assegnato “con riserva”, in assenza del parere del Consiglio di Stato, il quale si è espresso successivamente, formulando il proprio parere, nei termini di cui in motivazione, nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 luglio 2024.

Il testo risulta all’esame della Commissione Politiche dell’Unione Europea (sia della Camera e del Senato).

Lo schema di decreto legislativo A.G. 178 è stato adottato in attuazione delle deleghe contenute nella L. 20/2019 e della legge di delegazione europea 2019-2020 (L. 53/2021).

In particolare, il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del CCII entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti adottati, in attuazione della L. 155/2017 (Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza) e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura da essa fissati.

Poiché il CCII è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022, il termine di due anni per l’adozione di decreti correttivi avrebbe dovuto scadere il 15 luglio 2024: tuttavia, in virtù del richiamo alla procedura di cui all’art. 1, comma 3, della L. 155/2017, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni (in base a tale norma il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente).

Pertanto, il nuovo termine per l’adozione dei decreti correttivi è il 13 settembre 2024, come risulta dal dossier parlamentare allegato.


Lo schema del correttivo al Codice della Crisi

Lo schema di decreto correttivo del Codice della Crisi si compone di 57 articoli ed è suddiviso in due Capi:

  • il Capo I (artt. da 1 a 51) reca disposizioni modificative del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII);
  • il Capo II (articoli da 52 a 57) contiene disposizioni di coordinamento e abrogative conseguenti alle modifiche apportate al codice, nonché disposizioni transitorie.

Gli interventi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono volti a sciogliere alcune questioni interpretative che sono sorte nei primi anni di applicazione del codice, correggendo errori materiali e aggiornando i riferimenti recati dal Codice stesso.

Di seguito, si illustrano sinteticamente le principali novità previste dal Capo I dello schema del correttivo al CCII.

La composizione negoziata delle crisi nel correttivo al Codice della crisi (art. 5):

L’art. 5 dello schema di decreto correttivo del Codice della Crisi reca una serie di novelle alla disciplina sulla composizione negoziata della crisi contenuta nella Parte Prima, Titolo II, Capo I del CCII, ovvero, in estrema sintesi:

  • si chiarisce che l’impresa possa accedere alla composizione negoziata anche quando versi soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario
  • sono introdotte modifiche ai criteri di scelta dell’esperto per tener conto degli esiti delle precedenti esperienze di composizione
  • si specifica che l’accesso alla composizione negoziata non implichi di per sé una diversa classificazione del credito e che l’eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito, che può essere adottata solo in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, deve essere specificamente motivata
  • si prevede che, al momento della presentazione dell’istanza, l’imprenditore dichiari che non sussistano, nei suoi confronti, ricorsi pendenti relativi ad una liquidazione giudiziale proposti da creditori
  • si prevede che le misure protettive e cautelari possono essere generalizzate o limitate ad alcune iniziative intraprese dai creditori o a determinate categorie di creditori o a singoli creditori
  • si prevedono ulteriori forme di pubblicità, stabilite dal tribunale, sul procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
  • si introduce una specifica forma di accordo transattivo, specificamente rivolta alle Agenzie fiscali
  • si interviene sul compenso dovuto all’esperto, al fine di commisurarlo alle attività svolte e alla loro complessità
  • si modifica in parte (art. 6) l’accesso al concordato semplificato ad esito della composizione negoziata: viene espunto il riferimento all’esito “non positivo” della composizione negoziata e vengono chiariti i casi al ricorrere dei quali si possa richiedere il concordato semplificato; inoltre, la suddivisione dei creditori in classi, eventualmente contenuta nella proposta di concordato semplificato, riguarderà anche i privilegiati degradati al chirografo di cui all’art. 84, c. 5 CCII

L’anticipata emersione della crisi (art. 7)

Oltre che all’organo di controllo societario, lo schema di decreto correttivo del Codice della Crisi attribuisce anche al soggetto incaricato della revisione legale, i compiti di segnalazione all’organo amministrativo per la anticipata emersione della crisi.

Le modifiche all’accesso alla liquidazione controllata (art. 10)

L’art. 10 interviene sulla disciplina della cessazione dell’attività del debitore, novellando l’art. 33 CCII:

  • estendendo alla liquidazione controllata la regola che consente l’apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell’attività
  • introducendo una deroga al limite annuale per l’imprenditore individuale, al fine di agevolarne l’esdebitazione.

Il contenuto minimo del piano attestato di risanamento (art. 15)

Il contenuto minimo del piano attestato di risanamento, in base a quanto previsto dall’art. 5 dello schema di decreto correttivo del Codice della Crisi, viene integrato:

  • sostituendo il riferimento alla situazione economico – finanziaria con quello relativo alla “situazione patrimoniale ed economico finanziaria
  • precisando l’obbligo di specificare analiticamente:
    • i costi (compresi quelli necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente)
    • i ricavi
    • il fabbisogno finanziario
    • le relative modalità di copertura

La convenzione di moratoria (art. 16 c. 5)

Lo schema di decreto correttivo del Codice della Crisi prevede ulteriori regole processuali per il caso di opposizioni proposte avverso la convenzione di moratoria, come quelle sulla competenza, e viene prevista la possibilità di riunione delle diverse opposizioni in un unico procedimento.

Si ricorda che la convenzione di moratoria (o accordo di stand still), è volta a regolare i rapporti tra l’impresa ed i creditori nel corso delle trattative, allo scopo di evitare che, durante le stesse, vi possano essere iniziative di recupero o azioni esecutive tali da compromettere il precorso di ristrutturazione avviato.

Il c.d. Cram-down fiscale (art. 16 c. 6)

Il comma 6 dell’art. 16 dello schema di decreto correttivo del Codice della Crisi, sostituisce l’art. 63 del CCII sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, viene recepita nel codice la disciplina del c.d. cram-down fiscale, contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l’omologazione, nonostante il dissenso del creditore pubblico (Agenzie fiscali e Enti gestori di forme di previdenza), ad una serie di presupposti, tra cui:

  • la natura non liquidatoria degli accordi
  • l’entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – PRO (art. 17)

Il correttivo al Codice della crisi apporta una serie di modifiche all’art. 64 bis CCII, tra cui:

  • l’estensione della disciplina della transazione fiscale al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO), con l’inserimento nell’art. 64-bis CCII di un apposito comma 1 bis
  • la modifica del comma 8, relativo al criterio di verifica della fondatezza dell’opposizione all’omologazione proposta dal creditore dissenziente, chiarendo il criterio temporale di riferimento per il calcolo della soddisfazione possibile in ipotesi di liquidazione giudiziale (ovvero quello della domanda proposta dal debitore)
  • l’introduzione del nuovo comma 9-bis che, al fine di agevolare la continuità aziendale e l’efficacia dello strumento, detta la disciplina del trasferimento d’azienda previsto prima dell’omologazione del piano.

Le procedure di composizione delle crisi da sovrindebitamento e il concordato minore (art. 18-20)

Le modifiche proposte concernono in particolare:

  • l’art. 67 CCII, ove viene introdotta una moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati o garantiti, con un termine massimo di due anni dall’omologazione
  • l’art. 70 CCII, introducendo la possibilità, per il giudice, di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano di ristrutturazione del debito e produrre nuovi documenti
  • viene introdotto l’istituto del reclamo avverso la decisione adottata dal giudice.

Il concordato preventivo nel correttivo al Codice della crisi (artt. 21-26)

Il correttivo al CCII modifica le Sezioni I-VI, Parte Prima, Titolo IV, Capo III del CCII:

  • introducendo una specifica nozione di valore della liquidazione, che corrisponde al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, tenendo conto:
    • del maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio, ove possibile
    • delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.
  • intervenendo sul contenuto del piano di concordato, prevedendo esplicitamente l’eventuale indicazione di fondi rischi e di finanziamenti garantiti da forme di sostegno pubblico
  • riducendo dal 10% al 5% la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti rispetto a quella del debitore
  • modificando l’art. 94-bis CCII, che disciplina i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore riguardo ai contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale, applicando le tutele previste sin dalla richiesta di misure protettive e cautelari (ove nel testo vigente ci si riferisce solamente alla “concessione delle misure protettive o cautelari”): i creditori, infatti, non possono unilateralmente rifiutare l’esecuzione o risolvere i suddetti contratti, né anticipare la loro scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto che sia stata presentata domanda di accesso alla procedura di concordato in continuità aziendale (comma 1) né, in caso di concessione di misure protettive, possono optare per le suddette soluzioni per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla domanda di accesso al concordato in continuità aziendale (comma 2)
  • modificando l’art. 97 CCII, sui contratti pendenti:
    • si prevede in via generale che i contratti ancora ineseguiti, o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato
    • viene prevista l’inefficacia di patti contrari
    • si prevede una specifica disciplina inerente alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, su richiesta del debitore e al ricorrere di determinate condizioni
  • modificando l’art. 109 CCII, concernente l’approvazione del concordato da parte delle diverse classi di creditori e le regole di approvazione in ciascuna classe: si introduce un comma aggiuntivo al fine di privilegiare, in caso di approvazione di più proposte di concordato, quella in continuità aziendale; in caso di più proposte in continuità, si privilegia il concordato che ha ottenuto il maggior numero di creditori chirografari, ossia i creditori più incisi dalle condizioni previste dal concordato medesimo (comma 2)
  • modificando l’art. 111 CCII, in base al quale, in caso di mancata approvazione del concordato, il giudice delegato riferisce al Tribunale, che dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale: con la novella viene in particolare espunto il carattere “immediato” della comunicazione al Tribunale, facendo salva la possibilità che il debitore, nei sette giorni successivi al deposito della comunicazione susseguente alla chiusura del voto (art. 110 CCII) richieda l’omologazione o presti il consenso all’omologazione nei casi di dissenso previsti dall’art. 112, c. 2
  • modificando le condizioni necessarie affinché il concordato in continuità aziendale possa essere omologato: in particolare, viene modificata la lettera d) dell’art. 112 CCII, per cui, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito, a condizione che questi stessi creditori sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione
  • introducendo modifiche alla disciplina sulle operazioni di trasformazione, scissione o fusione della società debitrice, prevendo, tra l’altro, la possibilità di opporsi a tali operazioni nel corso del procedimento di omologazione
  • introducendo una nuova disciplina (ovvero il nuovo art. 118 bis al CCII) concernente le modificazioni sostanziali del piano, successive all’omologazione del concordato in continuità aziendale
  • trasformando l’attuale sezione VI-bis del Titolo IV della Parte Prima del codice in un capo a sé stante, il nuovo Capo III-bis, rubricato “Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società”, ed apportando alcune modifiche alla disciplina ivi contenuta: ciò al fine di sottolineare che gli strumenti di regolazione ivi disciplinati sono applicabili alle società in via generale e non sono quindi riconducibili alla sola disciplina sul concordato preventivo.

La liquidazione giudiziale nel correttivo al Codice della crisi (artt. 28-43) 

Il Titolo V del CCII, dedicato alla liquidazione giudiziale, è oggetto di numerose modifiche, contenute negli artt. da 28 a 43 dello schema di decreto, fra cui, in estrema sintesi:

  • l’introduzione di una forma di silenzio assenso nel caso di pareri del comitato dei creditori non vincolanti, che non siano stati resi nei termini previsti, prevedendo altresì che, al di fuori di tali casi, in situazioni di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato ovvero di urgenza, provveda il giudice delegato (art. 29)
  • l’introduzione, tra gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore non soggetti ad azione revocatoria, di quelli posti in essere in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, di cui all’art. 25-sexies CCII (art. 31)
  • la modifica della disciplina relativa ai contratti preliminari per la vendita di immobili trascritti nei pubblici registri (art. 32):
    • ove gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore subentra nel contratto al momento dell’accoglimento della domanda tesa all’accertamento della sussistenza di diritti sul bene compreso nella procedura
    • in caso di subentro del curatore nel contratto, gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla totalità dell’importo (a differenza di quanto previsto attualmente per cui sono opponibili per la metà) solo se versati con mezzi tracciabili e che, eseguita la vendita e riscosso per intero il prezzo, il giudice delegato ordina con decreto la cancellazione, oltre che dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo gravante sull’immobile, anche delle ipoteche iscritte su di esso
    • viene introdotta un’ipotesi di impugnazione attraverso la quale il creditore può dimostrare che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto: in caso di accertamento della non congruità del prezzo, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene, salvo che il promissario acquirente esegua il pagamento della differenza prima che il collegio decida, con decreto motivato, sull’impugnazione proposta
  • la modifica della disciplina in materia di rapporti di lavoro subordinato (art. 32, c. 2), sostituendo integralmente l’art. 189 CCII: fra le modifiche, si segnala, in particolare, la specificazione che in caso di cessazione del rapporto di lavoro non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione
  • la previsione della facoltà per il debitore di intervenire e proporre impugnazione, secondo quanto disposto dall’art. 206 CCII, nei procedimenti aventi ad oggetto le domande di restituzione o di rivendicazione (art. 34)
  • il riordino delle fasi di trasmissione e approvazione del programma di liquidazione predisposto dal curatore, prevedendo che il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato e modificando la disciplina concernente il rispetto dei termini della procedura e i relativi effetti (art. 35)
  • l’introduzione della facoltà, per il curatore, di cedere, oltre alle azioni revocatorie, anche le azioni risarcitorie e recuperatorie, al fine di agevolare una più rapida conclusione della procedura (art. 215 CCII).

Il concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale (art. 39-40)

L’art. 39 del correttivo al CCII apporta modifiche al Capo VII, relativo al concordato nella liquidazione giudiziale, tra cui, in estrema sintesi:

  • la facoltà per il Tribunale, a determinate condizioni, di omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte dei creditori pubblici (c.d. cram down), quando il loro voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione di una proposta di concordato: in tali ipotesi, il Tribunale può procedere all’omologazione del concordato qualora risulti, anche in base alla relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell’albo dei revisori legali, che la proposta, in termini di soddisfacimento dei crediti vantati, è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale
  • la possibilità, in caso di liquidazione giudiziale di imprese appartenenti ad un unico gruppo, di presentare una domanda unica o più domande tra loro coordinate ovvero una domanda autonoma
  • la sottoposizione al voto di tutte le proposte di concordato presentate (anziché della sola scelta dal comitato dei creditori) e l’approvazione della proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto o, in caso di parità, la proposta presentata per prima
  • la decorrenza degli effetti del decreto di omologazione dalla sua pubblicazione
  • la costituzione delle parti, a pena di decadenza, nel giudizio di reclamo contro l’omologazione del concordato, almeno 10 giorni prima dell’udienza
  • in pendenza di reclamo, la facoltà per la corte d’appello, per gravi motivi e su richiesta della parte o del curatore, di sospendere la liquidazione dell’attivo, oppure inibire l’attuazione del piano o dei pagamenti
  • la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione.

La liquidazione controllata nel correttivo al Codice della crisi (art. 41) 

L’art. 41 dello schema di decreto correttivo al CCII introduce alcune modifiche agli artt. 269-277 CCII, in materia di liquidazione controllata (ovvero la procedura richiesta dal debitore al Tribunale in caso di sovraindebitamento o quando si trovi in stato di insolvenza), tra cui, in particolare:

  • modifiche al concorso di procedure: se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori, il debitore potrà, entro la prima udienza, presentare domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o chiedere al giudice la fissazione di un termine per presentarla non superiore a 60 giorni
  • una specifica disciplina dei crediti prededucibili, a mezzo dell’introduzione del nuovo art. 275 bis CCII (art. 41):
    • la procedura di accertamento della prededucibilità di un credito sarà quella di cui all’art. 273 CCII, ma non sarà necessaria per i crediti non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e per quelli sorti a seguito per la liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura, qualora anch’essi non siano contestati
    • i crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, escludendo tuttavia quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti
    • se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti, i crediti liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, su autorizzazione del giudice delegato
    • se l’attivo è invece insufficiente, si segue l’ordine assegnato dalla legge, nel rispetto dei criteri di graduazione e proporzionalità
  • modifiche alla disciplina relativa alle osservazioni al progetto di stato passivo formulato dal liquidatore (art. 273 CCII) e quella della ripartizione dell’attivo, che richiamano la disciplina dettata per la liquidazione giudiziale.

L’esdebitazione (art. 42 e 43)

Gli artt. 42 e 43 del correttivo al Codice della crisi intervengono sulla disciplina dell’esdebitazione (ovvero la procedura di liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale liquidatoria), con una serie di modifiche agli artt. 279 – 283 CCII, tra cui, in particolare:

  • l’introduzione di un meccanismo di sospensione della decisione sull’esdebitazione per liquidazione giudiziale, nel caso in cui sia in corso un procedimento penale nei confronti dell’interessato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa; si modifica inoltre il procedimento per la concessione del beneficio (art. 42);
  • l’individuazione delle condizioni impeditive per l’accesso al beneficio dell’esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 43).

I gruppi di imprese (artt. 44-46) nel correttivo al Codice della crisi

Gli artt. 44 – 46 dello schema di decreto correttivo al CCII recano modifiche alla disciplina relativa ai gruppi di imprese, tra cui:

  • viene introdotta una specifica disciplina per il trattamento dei crediti tributari e contributivi del gruppo, tramite il nuovo art. 284 bis CCII: le imprese del gruppo potranno presentare unitariamente le proposte di transazione su crediti tributari e contributivi di cui all’art. 63 CCII, nonché le proposte di omologazione del piano di ristrutturazione relativo a tributi e contributi di cui all’art. 64-bis, c. 1-bis CCII e le proposte di concordato preventivo concernenti i crediti tributari e contributivi di cui all’art. 88 CCII
  • si prevede, nell’ambito della disciplina relativa ai gruppi di imprese, una specifica disciplina in materia di separazione delle procedure (art. 45):
    • il Tribunale può sempre disporre la separazione dell’unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo, oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori
    • la separazione è sempre disposta nel caso in cui il curatore intenda esercitare l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 CCII.

Soggetti incaricati dall’A.G. delle funzioni di gestione e controllo (art. 50)

L’art. 50 del correttivo al Codice della crisi modifica in parte la disciplina relativa all’elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII (ovvero per lo svolgimento delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore), tra cui, in particolare:

  • Modifiche ai requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco (in luogo dell’attuale albo)
  • Modifiche all’assolvimento di obblighi formativi
  • Modifiche ai criteri di nomina da parte dell’autorità giudiziaria.
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