Con sentenza del 5 dicembre 2023, n. 33944, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Criscuolo) hanno chiarito che nell’ipotesi in cui venga chiesta l’ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale con conseguente ammissione con riserva, da sciogliersi all’esito del giudizio amministrativo; ciò anche nel caso in cui della questione di giurisdizione siano investite medio tempore le Sezioni Unite della Cassazione.
Pertanto, la vis attractiva della procedura concorsuale non spiega efficacia anche per le controversie devolute alla giurisdizione di un giudice speciale, né dall’istanza di ammissione al passivo presentata dalla parte si può infierire una (inammissibile) rinuncia alla giurisdizione del giudice speciale.
Nel caso di specie, un comune aveva chiesto l’ammissione al passivo del proprio credito derivante da una convenzione urbanistica stipulata con la società poi fallita, in particolare con riferimento all’inadempimento dell’obbligo bonifica di un’aerea che doveva poi essere ceduta gratuitamente al comune.
Il fatto che il comune non avesse presentato opposizione avverso il provvedimento di rigetto del GD, instaurando successivamente un giudizio davanti al giudice amministrativo, non è stato reputato rilevante, in quanto questione non rientrante tra quelle relative alla giurisdizione.
La Suprema Corte, tra l’altro, nella sentenza in esame ribadisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rispetto agli obblighi nascenti da convenzioni stipulate tra comuni e altri enti pubblici o privati.
La pronuncia è inoltre l’occasione per confermare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che nega al curatore fallimentare il potere di sciogliersi ex art. 72 l.fall. da una convenzione urbanistica in precedenza stipulata dalla società in bonis, alla luce della necessità di garantire gli interessi sottesi all’esecuzione di una prestazione dettata dall’interesse pubblico.