Il credito da fornitura, allorché sia in esecuzione del concordato preventivo e sia fondato su un piano industriale finalizzato al rilancio dell’attività, beneficia della prededucibilità anche a fronte della risoluzione del concordato preventivo omologato e della successiva (ma non contestuale) dichiarazione di fallimento.
In primis, per prestazioni effettuate in esecuzione del concordato preventivo si intendendono quelle eseguite nelle more della medesima in ragione dell’applicazione della “regola secondo cui … godono del trattamento preferenziale (c.d. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purché in conformità del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori”.
In secundis, al fine di valutare il tema della consecutio tra le procedure, spetterà al Tribunale l’onere di vagliare se il successivo fallimento sia stato determinato da una nuova criticità ovvero dalla medesima situazione di insolvenza che aveva contraddistinto l’esigenza di presentare la domanda di concordato.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, pertanto, cassato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva respinto l’opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo promossa da parte di un creditore il cui credito per prestazioni eseguite in corso di concordato preventivo era stato ammesso al chirografo anziché in prededuzione in ragione della mancata valutazione degli elementi di fatto dedotti dal ricorrente in merito all’originalità dell’insolvenza.