Con il documento di Pronto Ordini del 21 gennaio 2016 n. 270 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha ritenuto l’attribuzione della qualifica di curatore fallimentare non esoneri l’iscritto all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili dal rispetto delle norme del Codice deontologico.
In tal senso, l’attività del curatore fallimentare svolta da un privato nell’ambito della propria attività professionale in qualità di pubblico ufficiale, ha una duplice natura per la quale si rende possibile profilare, in capo a quest’ultimo, non solo una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare (responsabilità che può comportare, come estrema conseguenza, la revoca dell’incarico), ma anche una responsabilità disciplinare nell’ambito dell’Ordine professionale di appartenenza.