Con la decisione in esame, la Corte di Cassazione si sofferma sull’applicabilità della previsione di cui all’art. 95, primo comma, l. fall., ai sensi del quale “il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, …, anche se è prescritta la relativa azione”, altresì nel caso in cui sia decorso il termine di decadenza ex art. 69 bis l. fall. per proporre l’azione revocatoria.
Nello specifico, l’art. 69 bis l. fall., rubricato “Decadenza dall’azione e computo dei termini”,prevede che le “azioni revocatorie… non possono essere promosse…decorsi cinque anni dal compimento dell’atto”.
La Corte precisa quindi che è consentito al curatore di far valere le eccezioni riguardanti la revocabilità dell’atto in virtù dell’art. 95 l. fall., anche quando siano decorsi 5 anni dal compimento dell’atto.
A tale proposito, secondo la Corte, non sono condivisibili osservazioni riguardanti la mera differenza terminologica tra la prescrizione, come prevista dall’art. 95 l. fall. e la decadenza ex art. 69 bis l. fall.; il legislatore è stato chiaro nel dare rilevanza al principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum e, quindi, il curatore può far valere la revocabilità dell’atto in via di eccezione ai sensi dell’art. 95 l. fall. per escludere l’ammissione allo stato passivo di un credito anche se è decorso il termine di decadenza di cinque anni previsto dall’art. 69 bis l. fall.