E’ stato approvato ieri alla Camera dei Deputati, e trasmesso al Senato, il disegno di legge n. 1532-bis, recante “Disposizioni in materia di lavoro” (c.d. DDL Lavoro).
Ecco le principali novità contenute nel disegno di legge:
Salute e sicurezza sul lavoro (art. 1 DDL Lavoro)
Il comma 1 modifica la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008, in particolare modificando la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, relativamente:
- alla visita medica preventiva
- alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro (dopo un’assenza per motivi di salute)
- all’individuazione in via generale dell’azienda sanitaria locale come l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente
- alle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei
Lavoro subordinato e cassa integrazione (art. 6)
Viene introdotta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività: durante lo svolgimento di tale attività il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale.
Somministrazione di lavoro (art. 10 DDL Lavoro)
La norma, in particolare:
- esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato (attualmente pari 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti), i lavoratori assunti dal soggetto somministratore a tempo indeterminato o i lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).
- prevede che, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (attualmente pari a 24 mesi).
Interpretazione autentica per attività stagionali (art. 11 DDL Lavoro)
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, c. 2 D. Lgs. n. 81/2015, in materia di attività stagionali individuate da decreto, in alternativa alla contrattazione collettiva.
Si specifica quindi che rientrano nelle attività stagionali “le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria“
Periodo di prova (art. 13)
Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione, ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni, né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Smart working (art. 14 DDL Lavoro)
Viene previsto l’obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Apprendistato (artt. 16 e 18)
Vengono estese a tutte le tipologie di apprendistato le risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante.
E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
I contratti misti (art. 17 DDL Lavoro)
Con il DDL Lavoro si introducono deroghe al divieto di applicazione del regime forfetario previsto per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro: la novella estende l’applicazione del citato regime anche alle persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali, nonché alle persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo.
Il contratto di lavoro autonomo costituito contestualmente al contratto di lavoro subordinato (c.d. contratto misto), per beneficiare del regime forfettario, deve essere certificato dagli organi di cui all’art. 76 D. Lgs. 276/2003 e non deve configurarsi alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro.
Dimissioni: risoluzione per assenza ingiustificata (art. 19 DDL Lavoro)
La novella dispone che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre 15 giorni comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Inoltre, è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza, che si riserva di verificare la veridicità della comunicazione.
La Relazione illustrativa evidenzia che la norma ha l’obiettivo di riequilibrare le posizioni dei contraenti in tutti quei casi in cui il lavoratore effettivamente manifesta la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, ma non adempie alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di godere della fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, che la normativa vigente non riconosce in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.
Conciliazioni telematiche (art. 20)
I procedimenti di conciliazione potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi, agevolando l’accesso ai servizi di conciliazione e riducendo i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.