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Attualità

Il decreto attuativo della direttiva IORP II: le principali novità in tema di gestione, governance, risk management e vigilanza COVIP

22 Gennaio 2019

Domenico Gaudiello, Partner, Responsabile del dipartimento di Finanza Pubblica, CMS

Di cosa si parla in questo articolo

La disciplina attuativa (contenuta nel decreto legislativo 147 del 13 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 14, del 17 gennaio 2019) della direttiva IORP II merita una attenta disamina perchè contiene importanti novità per tutti gli operatori del settore, nel quadro di quanto previsto dalla riforma comunitaria degli enti previdenziali e professionali.

Vanno evidenziati in particolare un significativo aumento delle norme in tema di controllo sulla gestione e sugli organi di gestione, in tema di trasparenza interna ed esterna nella gestione di fondi, nonché delle norme in tema di risk management. Viene completata la disciplina in tema di istituzione ed operatività transfrontaliera dei fondi, agevolandone la mobilità transfrontaliera e rafforzando i poteri di controllo delle autorità interessate. Vengono fissati ulteriori criteri e limitazioni per gli investimenti del fondo, imponendo regole di salvaguardia e di solvibilità molto più rigide rispetto alla disciplina passata. A tutto questo deve aggiungersi una imponente revisione delle regole in tema di governance dei fondi nonché di effettiva condivisione delle scelte gestionali del fondo, mediante il rafforzamento del ruolo del responsabile della forma previdenziale nonché l’istituzione di un organismo di rappresentanza. Il tutto corredato da un rafforzamento dei poteri della COVIP, sia in fase conoscitiva che ispettiva e sanzionatoria.

Dalla disciplina in esame emerge un quadro del tutto rinnovato dell’ordinamento dei fondi pensione, improntato ad una forte trasparenza informativa e, ad una maggiore responsabilizzazione degli organi di amministrazione e di vigilanza. Sullo sfondo è altrettanto evidente il rafforzamento dei poteri della COVIP, a garanzia delle finalità perseguite dalla nuova disciplina.

Vediamone i principali profili in dettaglio.

1) La governance

La riforma della governance è il punto qualificante della direttiva IORP II e viene pertanto adeguatamente riflesso anche nella disciplina attuativa italiana.

Viene imposta ai fondi l’adozione di una nuova struttura organizzativa e di governo, che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività, prevedendo una chiara attribuzione e un’appropriata separazione delle responsabilità, nonché una efficace trasmissione delle informazioni, internamente ed esternamente. Fermo restando un maggior rigore su requisiti di onorabilità, professionalità nonché le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti degli organi di amministrazione dei fondi, nonché dei direttori generali e dei componenti degli organismi di rappresentanza, l’effettiva definizione di detti requisiti e di dette cause di è rimessa ad un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero del Lavoro.

Un ruolo cruciale spetterà al Direttore Generale, cui compete l’attuazione delle decisioni del CdA mediante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili oltre che dei processi lavorativi. Del tutto ridisegnata è la funzione del Responsabile della forma pensionistica, che in alcun modo può essere assunta da un componente del CdA.

Per quanto concerne, invece, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali, queste devono nominare un Responsabile della Forma Pensionistica che, riportando direttamente all’organo amministrativo, ha il compito di vigilare su:

(i) la gestione finanziaria dell’organo di previdenza;

(ii) la gestione amministrativa;

(iii) le misure di trasparenza adottata;

(iv) la adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;

(v) la tempestività e la correttezza dell’erogazione delle prestazioni;

(vi) i conflitti di interesse;

(vii) il rispetto delle pratiche di buona e corretta amministrazione.

Di ancora maggiore attenzione è poi la previsione inerente la istituzione dell’organismo di rappresentanza, del tutto assente nel precedente regime.

Relativamente ai fondi aperti ad adesione collettiva nel caso abbiano superato la soglia dei 500 lavoratori iscritti appartenenti alla stessa azienda o ad un medesimo gruppo, questi devono provvedere ad istituire un organo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività. La ratio di questa previsione è chiarissima: l’organismo di rappresentanza deve svolgere funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo (da un lato) e la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile (dall’altro). Il tutto per assicurare una piena condivisione informativa nonché una più diffusa consapevolezza dell’andamento della gestione e delle strategie del fondo.

2) Le funzioni indispensabili

I fondi devono predisporre le seguenti funzioni c.d. “fondamentali”:

funzione di gestione del rischio per assicurare la prevenzione, gestione e comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il fondo nelle seguenti aree:

  • gestione delle attività e delle passività;
  • investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
  • gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
  • gestione dei rischi operativi;
  • gestione dei rischi correlati alle riserve;
  • assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
  • rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione;

funzione di revisione interna per assicurare la correttezza dei processi gestionali ed operativi, l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo;

funzione attuariale per assicurare la verifica delle modalità di calcolo delle riserve tecniche e l’adeguatezza delle politiche assicurative.

I titolari delle funzioni, che possono essere cumulate in capo agli stessi soggetti/unità organizzative ad eccezione della funzione di revisione interna che deve essere affidata a un soggetto indipendente, comunicano le risultanze del loro lavoro all’organo di amministrazione e o alla COVIP, nel caso in cui ravvisino rischi sostanziali in termini di mancato rispetto legislativo. Sono richiesti per i titolari delle funzioni particolari requisiti di onorabilità e professionalità, che possono sfociare in cause di ineleggibilità e incompatibilità. Grande risalto viene dato alla valutazione interna del rischio, puntualmente disciplinata in ogni suo aspetto e che deve essere effettuata e documentata dai fondi con cadenza almeno triennale in riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo nel breve e nel lungo termine.

Ad eccezione della revisione interna, è previsto che le altre due funzioni possano essere esternalizzate. Resta inteso che l’esternalizzazione non potrà determinare nemmeno uno dei seguenti effetti:

a) arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governodel fondo;

b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;

c) compromettere la capacità della COVIP di verificare l’osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;

d) compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio

continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

Trattasi di una previsione assai rilevante, per la cui osservanza è altresì previsto in capo alla COVIP uno specifico potere ispettivo da espletare presso la sede dei soggetti cui sia affidato lo svolgimento in outsourcing delle funzioni fondamentali.

Più in particolare, se l’esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l’esternalizzazione diventi operativa.

La COVIP può richiedere in qualunque momento informazioni relative

alle funzioni o alle attività esternalizzate. La COVIP può effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

3) Il nuovo quadro delle regole informative

Viene dato grande risalto alle informazioni che devono fornire i fondi pensione, in particolare:

– informativa almeno triennale agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita’ in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche’ il modo in cui la politica d’investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario;

– informativa ai singoli iscritti sulle condizioni della loro forma pensionistica;

– ove il rischio di investimento ricada sugli iscritti, informativa sul risultato degli investimenti effettuati;

– trasmissione, con cadenza almeno annuale, di un documento contenente le informazioni relative la posizione del singolo iscritto relativa alla fine dell’anno precedente;

– almeno tre anni prima dell’età pensionabile, informativa circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica;

– nella fase di erogazione della prestazione, informa periodicamente gli aventi diritto sulle eventuali opzioni relative all’erogazione;

– le informative ai potenziali aderenti al fondo devono essere:

  • accurate ed aggiornate;
  • b) formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto,
  • c) non fuorvianti e coerenti nel vocabolario e nei contenuti;
  • d) presentate in modo da agevolarne la lettura;
  • e) redatte in lingua italiana;
  • f) messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito

4) Le politiche di remunerazione

Una buona governance passa anche attraverso adeguate politiche di remunerazione.

Le diverse categorie di fondi e le rispettive società istitutrici devono definire definiscono, in modo proporzionato all’organizzazione interna nonché’ alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, una sana politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il fondo, dei componenti dell’organo di controllo, del responsabile, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo.

La politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l’interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo; deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari; deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse; deve essere coerente con una

gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un’assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio

e le regole del fondo. In ogni caso, la politica di remunerazione deve essere riesaminata almeno ogni tre anni.

5) Il trasferimento transfrontaliero

Eccezion fatta per alcune tipologie, è prevista la possibilità di trasferite tutte o parte della passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo pensione ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell’Unione europea e rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva IORP II.

Tale trasferimento è soggetto a preventiva autorizzazione degli aderenti, della maggioranza dei beneficiari coinvolti nel trasferimento, dell’impresa promotrice, dell’autorità dello stato ricevente previo consenso della COVIP.

6) I nuovi poteri della COVIP

Il ruolo della COVIP risulta notevolmente ridisegnato e rafforzato dalla disciplina attuativa IORP II. Più in generale, il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali di vigilanza nel settore è uno degli aspetti principali della direttiva IORP II.

In particolare, è previsto che la COVIP possa richiedere che l’organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali forniscano informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. La COVIP è, a tal proposito, autorizzata a convocare presso di sé gli organi amministrativi e di controllo dei fondi e ha la facoltà di dichiarare gli stessi decaduti dal proprio incarico nel caso in cui non ottemperino agli ordini a loro impartiti all’esito della raccolta delle informazioni. Si aggiunga quando sopra richiamato a proposito dei poteri ispettivi della COVIP verso i soggetti cui siano affidate in outsourcing le funzioni fondamentali in materia di risk management e quella attuariale.

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