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Il decreto giustizia convertito in legge

27 Gennaio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 19 del 24 gennaio 2025, la Legge 23 gennaio 2025, n. 4, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia (c.d. decreto giustizia).

Il decreto giustizia introduce nuove disposizioni volte a regolare alcuni aspetti dell’amministrazione della giustizia, ed è composto da 11 articoli, tra cui:

  • disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari:
    • è previsto il differimento al mese di aprile 2025 delle elezioni, previste per il 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione (art. 1, c. 1)
    • è prevista la facoltà per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di assistere e partecipare anche alle discussioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni (art. 1, c. 1-bis)
    • vengono modificati i limiti di età per il conferimento di funzioni direttive e funzioni direttive superiori di legittimità, equiparandoli con i limiti già previsti per il conferimento delle funzioni apicali di legittimità, pari ad almeno 2 anni di servizio prima del collocamento a riposo (art. 2, lett. a)
    • si ampliano le cariche a cui non si applica il limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi prima di 5 anni dal giorno in cui è stata assunta la funzione: tale deroga, originariamente prevista solo per gli organi direttivi apicali presso la Corte di Cassazione, viene estesa anche ai titolari di funzioni direttive e direttive superiori di legittimità (art. 2, lett. b)
    • non si applicheranno più ai giudici assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia le disposizioni relative al limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio, fino alla decorrenza del termine di 3 anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 149/2022 (cd. riforma Cartabia) (art. 3, c. 1)
    • viene prorogato sino al 30 giugno 2026 il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario, con le stesse funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, con scadenza antecedente al 30 giugno 2026 (art. 3, c. 1-bis)
    • si modifica la disciplina vigente in materia di corsi di formazione per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado: la partecipazione a tali corsi sarà obbligatoria successivamente al conferimento o alla conferma dei suddetti incarichi, non rappresentando più un requisito di accesso a questi ultimi (art. 4)
    • viene ridotto da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all’Ufficio del processo dei Giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, con relativa copertura finanziaria (art. 5)
  • disposizioni in materia di edilizia penitenziaria (art. 6): il decreto giustizia innova la disciplina concernente la figura del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, incidendo su aspetti come i poteri ed il compenso del commissario, la durata dell’incarico, che viene prorogata sino al 31 dicembre 2026, e la soppressione della previsione dell’acquisizione dell’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario
  • disposizioni relative all’applicazione e controllo di alcune misure cautelari, e che modificano in parte:
    • le procedure di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico)
    • la disciplina dell’osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-bis, c.p.p.)
    • la disciplina dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.)
    • la disciplina del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.): l’accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa
  • Codice della crisi e dell’insolvenza: l’art. 8 del decreto giustizia, reca una disposizione di interpretazione autentica sui termini di applicazione della disciplina transitoria prevista dal CCII, chiarendo che nelle procedure ivi elencate, non si richiede il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del CCII (D. Lgs. 136/2024)
  • Lavori di pubblica utilità (art. 9): il decreto giustizia estende la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che verrà posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente.
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