Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il Decreto-legge sulle agevolazioni fiscali, entrato in vigore il 30 marzo 2024, e recante, nel dettaglio, misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché’ relative all’amministrazione finanziaria.
Il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 contiene, in particolare, fra le molte novità, l’eliminazione, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, di quasi tutte le fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.
Come si evince dalla relazione illustrativa, l’obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.
Il Decreto, in sintesi, reca misure in relazione a:
- Bonus edilizi e sconto in fattura:
L’art. 1 apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’art. 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, per cui, a partire dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), non sarebbe stato più consentito esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito, in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’art. 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il comma 1, lettera a), fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’art. 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto- legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.
Inoltre, con la lettera b) del comma 1 si introduce un nuovo comma 3-ter.1 con cui si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi di cui all’art. 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.
Il comma 2 prevede un regime transitorio, prevedendo che sia possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Per quanto riguarda il bonus relativo alle barriere architettoniche, è ancora possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data solo per gli interventi per cui, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo e siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo (se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo).
Infine, allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti indebitati nei confronti dell’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
- Remissione in bonis
Il nuovo Decreto sulle agevolazioni fiscali prevede inoltre che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
- Frodi nella cessione dei crediti ACE
Il Decreto introduce misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti: riduce, in particolare, a una la possibilità di cessione ed estende la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione; amplia inoltre i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.
- Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese dovranno comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intenderanno effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la ritenuta ripartizione negli anni del credito agevolabile e la sua fruizione.
- Contraddittorio obbligatorio
Il Decreto sulle agevolazioni fiscali prevede che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio dell’art. 6-bis della L. 212/2000, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data.
Il Decreto prevede in ogni caso che, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto previsto dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, dello stesso articolo.
- Sanzioni per violazione obblighi di trasmissione
All’art. 10 del D. Lgs. n. 471/1997 il Decreto aggiunge il comma 1-ter, per cui la sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall’art. 22, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 124/2019, per il credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici: la sanzione di cui al periodo precedente è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati.
I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla regolarizzazione se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni; in alternativa, entro il 31 maggio 2024, possono versare un importo pari a cinque delle otto rate previste e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.