Solo ai presidenti dei consigli di amministrazione delle banche è riconosciuto lo svolgimento di un’attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito.
Diversamente, il direttore della filiale della banca, obbligato ad intervenire in sede di stipulazione di un contratto bancario, non può ritenersi penalmente responsabile per il reato di usura connesso alla stipula di un contratto di finanziamento, non potendo a costui attribuirsi la consapevole accettazione del rischio di interessi usurari.