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Il diritto annuale 2025 dovuto alle Camere di Commercio

19 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il MIMIT, con nota 127214 del 18 dicembre 2024, ha riportato le misure fisse del diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese iscritte e dagli altri soggetti obbligati, dal 1° gennaio 2025.

Si ricorda che l’art. 28, c. 1, del D.L. 90/2014 ha stabilito che nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’art. 18 L. 580/1993, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, a decorrere dall’anno 2017, del 50 %.

In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.

Il MIMIT, pertanto, si limita ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2025 del predetto decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Ricorda infine che, nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230/2009.

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