Dal combinato disposto degli articoli 168 e 184 L.F. discende che il divieto di intraprendere azioni esecutive individuali nei confronti dell’impresa ammessa in concordato per i creditori concorsuali, e l’obbligatorietà del concordato preventivo omologato, valgano esclusivamente nei confronti dei creditori concordatari, ossia i creditori per titolo o causa anteriori alla pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese.
Al contrario, i creditori le cui pretese abbiano origine in fattispecie di credito perfezionatesi successivamente alla suddetta pubblicazione, devono ritenersi estranei alla procedura concordataria e come tali non vincolati da alcun divieto ad esercitare le azioni volte al soddisfacimento dei propri crediti nei confronti dell’impresa soggetta a concordato preventivo.