Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione afferma ancora una volta la possibilità, per il Tribunale che abbia trasmesso gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 7, n. 2), l.fall., di dichiarare il fallimento su istanza di quest’ultimo soggetto.
A tal proposito la Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, ha ritenuto che non sussista un astratto rischio per la terzietà del giudice e ha affermato che “la trasmissione al P.M. della notitia decoctionis non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una delibazione sommaria sicché, non essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della segnalazione e l’oggetto della successiva istruttoria conseguente all’iniziativa del P.M., non è neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice”.
Infatti “poichéla sollecitazione al P.M. interviene nel corso o all’esito di una procedura fallimentare …, l’iniziativa del P.M. è del tutto autonoma ed è conseguente alla sua libera determinazione adottata sul punto, altrettanto libero ed autonomo risulta infine il successivo giudizio dl tribunale emesso in un nuovo e diverso procedimento” (Cass. SS. UU. 9409/2013; in senso conforme v. anche Cass. 17903/2015 e Cass., ord. 18277/2015).