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Giurisprudenza

Contratto autonomo di garanzia e nullità di clausole anatocistiche

22 Maggio 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10786 – Pres. Di Marzio, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10786 del 22 aprile 2024 (Pres. Di Marzio, Rel. Campese), si è pronunciata sulle eccezioni sollevabili dal garante, che abbia sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, in relazione a nullità di clausole anatocistiche del contratto principale garantito.

Ha dunque precisato che “l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la c.d. ‘exceptio doli generalis seu presentis’, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta”.

Infatti, prosegue la Corte, “l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante”.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva prestato garanzia ad una banca per i crediti di quest’ultima nei confronti di una società e lamentava l’anatocismo e l’applicazione di interessi ultra-legali nel rapporto garantito da parte dell’istituto di credito.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma oggetto d’impugnativa, riconosciuta la natura autonoma della garanzia prestata, negava al garante la possibilità di sollevare qualsivoglia eccezione relativa ai rapporti principali di conto corrente intrattenuti dalla società.

La Corte di Cassazione, diversamente, sulla scorta dei principi sopra enunciati, ha cassato la pronuncia d’appello e affermato come “il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all’art. 1283 c.c.).

Del resto,  “se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta”.

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