Il Consiglio dei ministri riunitosi lo scorso 25 agosto 2016 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Come si legge nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, il sistema della dirigenza è costituito dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso. Le graduatorie finali sono limitate ai vincitori e non comprendono gli idonei. La Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) è trasformata in Agenzia senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge funzione di reclutamento e formazione del personale della PA. Ha come obiettivo quello di assicurare una formazione omogenea della dirigenza.
Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituita la Commissione per la dirigenza statale (analogamente è istituita anche la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale). La Commissione, costituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. In particolare, preseleziona i candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali ed effettua la valutazione ex post delle scelte effettuate dalle amministrazioni per altri incarichi.
Gli incarichi dirigenziali hanno durata di 4 anni e possono essere rinnovati per altri 2 nel caso di valutazione positiva o per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico. I dirigenti privi di incarico, concluso il mandato, devono partecipare ad almeno 5 interpelli all’anno; in assenza di incarico, il primo anno percepiscono il trattamento economico fondamentale e il secondo anno lo stesso decurtato di un terzo. Successivamente il Dipartimento della funzione pubblica li può collocare d’ufficio in posti vacanti. Il dirigente a cui è revocato l’incarico per inadempienza ha un anno di tempo per avere un nuovo incarico altrimenti scatta la licenziabilità.