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Il Governo approva i correttivi al Codice dei contratti pubblici

13 Aprile 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei ministri riunitosi oggi ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica.

Come si legge nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, l’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore. Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sono state tenute in considerazione, inoltre, le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento effettuate nell’ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso Codice, nonché quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono state, pertanto, esaminate 502 proposte di modifica pervenute dagli stakeholder, 94 proposte normative trasmesse dalla Cabina di regia e 110 richieste di modifica pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica, ma che hanno comunque inviato i propri contributi.

Sul nuovo testo sono infine stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Le modifiche così apportate seguono tre direttrici:

  1. modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
  2. integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
  3. limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

In particolare, tra le novità introdotte si segnalano:

  • appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
  • progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
  • contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
  • varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
  • subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
  • semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
  • manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
  • dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
  • costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta;
  • albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.
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