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Il Governo approva il decreto sugli indennizzi per gli investitori delle 4 banche in liquidazione, oltre alle nuove norme sulle procedure esecutive e concorsuali

2 Maggio 2016

Il Consiglio dei ministri di venerdì ha approvato il decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il decreto legge dispone misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, misure a sostegno delle imprese e misure di accelerazione delle attività di recupero crediti.

Di seguito si pubblica espressamente il relativo comunicato stampa del Governo.

Indennizzi agli investitori

Il decreto prevede rimborsi ai clienti delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse.

Coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD) da parte delle istituzioni dell’Unione europea, possono richiedere indennizzi automatici o accedere alla procedura arbitrale. Coloro che hanno investito in obbligazioni successivamente a tale data possono accedere alla procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità per il 2016.

In entrambi i casi le risorse vengono attinte dal Fondo di solidarietà istituito con la legge di stabilità per il 2016. Per il Fondo di solidarietà viene eliminato il tetto di 100 milioni di euro di ammontare che era stato previsto nella stessa legge di stabilità.

Le modalità di compensazione per i detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle 4 banche sono state definite in considerazione di alcune condizioni concomitanti tra di loro. Innanzitutto alcuni indici, come il rapporto tra attività e redditi da un lato e concentrazione dell’investimento dall’altra, fanno presumere che siano stati allocati ad alcuni risparmiatori prodotti finanziari non compatibili con il loro profilo di investimento. Occorre inoltre considerare che la vendita di prodotti a clienti non professionali è stata spesso effettuata in relazione ad altri servizi prestati dalle 4 banche agli stessi clienti e quindi con il possibile condizionamento di questi ultimi all’acquisto. È quindi opportuno ricordare che la responsabilità di porre rimedio alla vendita impropria di prodotti finanziari è in primo luogo delle banche stesse. Il Governo e le autorità italiane di vigilanza sono determinati a contrastare eventuali altre condotte di questo tipo e a prevenirne di nuove rinforzando i presidi normativi e regolamentari, la qualità dell’informazione e l’incisività dei controlli. Infine si segnala che il burden sharing a carico dei detentori di obbligazioni subordinate emesse da queste 4 banche poste in risoluzione ha avuto luogo nel 2015 e ha riguardato titoli di debito emessi prima della pubblicazione delle nuove regole europee sul risanamento e la risoluzione, avvenuta il 12 giugno 2014. Dal 1 gennaio 2016 questo nuovo quadro di regole è parte integrante dell’ordinamento italiano in vigore e pienamente applicabile in tutte le sue componenti.

Indennizzi automatici

Gli investitori che hanno acquistato entro il 12 giugno 2014 obbligazioni emesse dalle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo automatico se ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. patrimonio mobiliare dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2015;
  2. ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

L’importo dell’indennizzo automatico è forfettario, pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp.

L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario è indirizzata al Fondo e deve indicare il nome, e l’indirizzo (anche digitale) dell’investitore, la banca in liquidazione presso la quale sono stati acquistati i titoli, gli strumenti finanziari acquistati, le rispettive quantità, gli oneri connessi all’acquisto. L’investitore deve anche allegare la documentazione relativa al contratto di acquisto delle obbligazioni, i moduli di sottoscrizione o l’ordine di acquisto, le attestazioni degli ordini acquisiti, copia della richiesta di pagamento alla banca in liquidazione del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati, una dichiarazione sulla consistenza patrimoniale o sull’ammontare del reddito.

Il Fondo verifica la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni, calcola l’importo dell’indennizzo e procede alla liquidazione.

Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti

Il decreto legge introduce una serie di misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, che conferiscono certezza e rapidità alle procedure anche grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Pegno non possessorio

Per favorire l’impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell’ordinamento precedente perdeva l’uso del bene gravato da pegno).

Si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato “Registro dei pegni non possessori”.

Patto marciano nei nuovi contratti di finanziamento

Per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano”. Quest’ultimo contempla la possibilità che nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deveessere la residenza dell’imprenditore) le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore.

Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate.

Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l’inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta.

Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.

Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano.

Norme attinenti le procedure di recupero crediti

Per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell’esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l’acquirente del bene in un’asta giudiziaria può indicare l’assegnazione dello stesso a un soggetto terzo.

Modifiche alla legge fallimentare

Per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura.

Registro delle procedure esecutive e concorsuali

Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.

Altre misure

Fondo bancario di solidarietà del personale del credito

Si amplia l’operatività del Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Per agevolare la gestione degli esuberi di personale, l’indennità di sostegno al reddito può essere erogata fino a sette anni, anziché cinque come previsto attualmente, prima che il soggetto raggiunga i requisiti per la pensione.

Imposte differite

Il decreto legge prevede anche disposizioni in materia di imposte differite attive. Le società potranno continuare ad applicare le disposizioni fiscali vigenti alle attività per imposte anticipate a condizione che versino un canone annuo pari all’1,5% della differenza tra le attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le disposizioni permetteranno di superare i dubbi sollevati dalla Commissione europea sull’esistenza di componenti di aiuto di Stato nel quadro normativo attuale relativo alle attività per imposte differite.


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