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Giurisprudenza

Il mancato rispetto degli obblighi formali di fatturazione non è da solo sufficiente a negare detrazione IVA e deduzione II.RR

18 Luglio 2019

Alessandro Lisi, Dottorando Università Bicocca di Milano

Cassazione Civile, Sez. V, 31 maggio 2018, n. 13882 – Pres. Virgilio, Rel. Sabato

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso in esame la Suprema Corte ha ricordato che il tema del rapporto tra il contenuto letterale delle fatture e la possibilità di provare la natura delle operazioni è rilevante sia ai fini II.RR che IVA, per cui le soluzioni giurisprudenziali in materia IVA sono idonee anche ai fini delle imposte sui redditi.

Tanto premesso, la CGUE afferma che l’inosservanza degli obblighi formali di fatturazione non comporta l’automatica indetraibilità dell’IVA. L’Agenzia non può quindi escludere la deduzione ai fini II.RR e detrazione IVA sulla base dell’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge dall’art. 219 della Direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, sul contribuente l’onere di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ritenga necessari.

Inoltre, sul principio di inerenza, deve escludersi che esso si desuma adeguatamente dall’art. 109 co. 5 TUIR, ove invece viene meramente trattato il diverso principio di correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Diversamente, devono ritenersi inerenti anche i costi attinenti ad atti di impresa che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione normale dell’attività stessa, senza correlazione necessaria con ricavi o redditi immediati.

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