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Attualità

Il Manuale in materia di vigilanza del Meccanismo di Vigilanza Unico

18 Giugno 2018

Margaux Morganti, dottoranda presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo
MVU

Premessa

In data 15 marzo 2018, la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato il “Manuale in materia di vigilanza del Meccanismo di Vigilanza Unico” – “SSM Supervisory Manual” (Manuale) (cfr. contenuti correlati).

A distanza di quasi quattro anni dalla data in cui la BCE è stata investita dei compiti di vigilanza per le banche dell’area euro[1], il Manuale ha l’obiettivo di spiegare il funzionamento del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)[2], il cui obiettivo principale è la garanzia della stabilità finanziaria e la promozione dell’integrazione finanziaria europea, e di fornire gli orientamenti sulle pratiche di vigilanza.

Il Manuale descrive i principi di vigilanza bancaria, il funzionamento dell’MVU, i processi operativi, le metodologie di supervisione delle banche sia “significative” sia “meno significative”[3] e le procedure di cooperazione tra l’MVU e le autorità nazionali competenti (ANC).

Il funzionamento dell’MVU: i principi di vigilanza bancaria europea ed il ruolo della Banca Centrale Europea e delle autorità nazionali competenti

La grande crisi finanziaria ha dimostrato che il solo coordinamento della vigilanza bancaria a livello di singolo Stato membro dell’Unione Europea non era sufficiente per gestire le crisi e mantenere la stabilità finanziaria. L’interdipendenza che caratterizza gli attori del settore bancario e finanziario poneva un rischio elevato nel propagarsi delle crisi, in particolare all’interno di un’unione monetaria.

La vigilanza bancaria comune a livello dell’Unione Europea si è dunque resa necessaria per evitare e/o affrontare in maniera integrata i rischi di ripercussioni ed i contagi transfrontalieri nell’eventualità di crisi bancarie all’interno dell’Unione.

Dal novembre 2014, la vigilanza bancaria europea si è posta come obiettivi principali il rafforzamento della solidità e della capacità di tenuta degli intermediari bancari e del sistema bancario europeo in generale, l’accrescimento dell’integrazione e della stabilità finanziaria e la coerenza della supervisione, sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e dell’interesse pubblico ed utilizzando le prassi internazionali sulla tematica ed un approccio basato sul rischio.

Il Manuale dedica ampio spazio alla spiegazione del funzionamento dell’MVU, basato sulla stretta cooperazione ed assistenza reciproca tra BCE ed ANC per sfruttare in maniera efficace ed efficiente le rispettive competenze e conoscenze in ambito di stabilità macroeconomica e finanziaria per quanto riguarda la prima, in materia di vigilanza sugli enti creditizi delle rispettive giurisdizioni per quanto concerne le seconde.

La ripartizione dei compiti di vigilanzasi struttura come segue. La BCE sovrintende al funzionamento complessivo del meccanismo di vigilanza, assicurandone l’efficienza e la coerenza, sulla base della ripartizione di compiti e responsabilità con le ANC. Istituisce un approccio comune alla vigilanza su base giornaliera (le cui prassi sono raccolte ed illustrate nel Manuale) e ricorre ad azioni di vigilanza e a misure correttive armonizzate.

La BCE ha la vigilanza diretta degli intermediari “significativi” della zona euro (ed in particolare, le grandi banche di importanza sistemica) coadiuvata dalle ANC. Esercita, invece, la vigilanza indiretta sulle banche “meno significative”. Occorre notare che la BCE può avocare a sé la vigilanza diretta di enti “meno significativi”, qualora sia necessario per assicurare l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

Le ANC sono invece responsabili, sempre sotto supervisione della BCE, della vigilanza sulle banche “meno significative” e svolgono compiti di vigilanza ordinari in relazione alla protezione dei consumatori, al riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai servizi di pagamento e alle succursali di banche dei paesi terzi.

In entrambi i casi di vigilanza, vigono i principi di stretta cooperazione e di assistenza tra la BCE e le ANC. In particolare, questi principi sono riflettuti all’interno dei gruppi di vigilanza congiunti, i cosiddetti Joint Supervisory Teams (JSTs), ai quali è affidata la vigilanza giornaliera degli enti significativi (viene istituito un JST per ciascun ente significativo). I JSTs sono composti da personale della BCE e delle ANC degli Stati membri in cui risiedono gli enti creditizi, le filiazioni bancarie o le succursali transfrontaliere significative di un dato gruppo bancario.

All’interno dell’MVU esistono poi una serie di procedure comuni (common procedures) tramite le quali la BCE, congiuntamente alle ANC, ha il potere di concedere e revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, di valutare l’acquisizione di partecipazioni negli enti creditizi nell’area dell’euro. Ove appropriato la BCE, nell’ambito delle procedure comuni ed al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria, può anche considerare l’imposizione di requisiti prudenziali aggiuntivi agli enti creditizi. Il regolamento quadro sull’MVU[4] indica le modalità secondo cui la BCE e le ANC sono coinvolte in queste procedure comuni.

Il processo decisionale nell’ambito del MUV

L’MVU si compone di un Consiglio di vigilanza e di un Comitato direttivo: il primo ha il compito di pianificare e svolgere i compiti di vigilanza dell’MVU, di intraprendere le attività preparatorie e di proporre progetti di decisione per l’adozione da parte del Consiglio direttivo della BCE – è regola generale che sia quest’ultimo ad adottare le decisioni relative allo svolgimento dei compiti della BCE.

Il Comitato direttivo coadiuva il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e ne prepara le riunioni.

Il processo decisionale si basa su una procedura di “non obiezione” (non-objection procedure), ossia una decisione si considera adottata qualora il Consiglio direttivo della BCE non muova obiezioni a una proposta di decisione avanzata dal Consiglio di vigilanza entro un termine stabilito non superiore a dieci giorni lavorativi. Tra i poteri del Consiglio direttivo rientrano quelli di adottare le proposte di decisione o di sollevare obiezioni. È escluso invece il potere di modificare la proposta di decisione.

All’interno dell’MVU è stato creato un Gruppo di mediazione (Mediation Panel), il quale ha il compito di risolvere eventuali divergenze espresse dalle ANC coinvolte rispetto a un’obiezione del Consiglio direttivo su una proposta di decisione del Consiglio di vigilanza.

La Commissione amministrativa del riesame (Administrative Board of Review) ha invece il compito di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e può proporre al Consiglio direttivo di sospendere l’esecuzione di una decisione impugnata per la durata della procedura di riesame. Infatti, qualsiasi persona fisica o soggetto vigilato può rivolgersi alla Commissione amministrativa del riesame, qualora ne sia il destinatario o lo riguardi direttamente e individualmente. La richiesta di riesame di una decisione della BCE da parte della Commissione amministrativa del riesame non pregiudica il diritto di proporre un ricorso dinanzi la Corte di giustizia dell’UE.

Le priorità di vigilanza bancaria della BCE per 2018

Sulla base degli sviluppi emersi nel contesto economico e giuridico e grazie alla collaborazione con le ANC, l’apporto dei JSTs ed alle prassi illustrate nel Manuale, la BCE ha individuato le priorità di vigilanza per l’anno 2018, partendo da una analisi delle sfide che gli enti creditizi vigilati dovranno affrontare.

Tra i fattori di rischio sono emersi: cospicue consistenze di crediti deteriorati (non-performing loans), incertezze geopolitiche, criticità strutturali dell’economia dell’area dell’euro, reazione delle banche alle nuove iniziative sul piano della regolamentazione, cibercriminalità e indisponibilità dei sistemi informatici, casi di condotta irregolare, concorrenza del settore non bancario, potenziali casi di inadempienza di una controparte centrale e rigidità del contesto in cui operano le imprese[5].

La BCE ha quindi previsto che nel 2018 saranno quattro le aree prioritarie a cui sarà improntata la vigilanza bancaria al fine di assicurare la stabilità finanziaria e la continua integrazione economica nell’Unione: i modelli di business e determinanti della redditività; il rischio di credito; la gestione dei rischi; l’azione caratterizzata da dimensioni multiple di rischio.



[1] Il MVU è stato creato con il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).Il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 (noto come "regolamento quadro sull'SSM") ha istituito il quadro di cooperazione nell’ambito del MVU tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali di vigilanza (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 51).

[2] Il MUV, operativo dal 1 novembre 2014 ed uno dei pilastri fondamentali dell’Unione bancaria europea, è un sistema a livello dell’Unione Europea di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi dell’area euro e degli Stati membri dell’Unione Europea la cui moneta non sia l’euro ma che scelgano di aderirvi.

[3] Una banca è considerata significativa sulla base del soddisfacimento di determinate soglie che riguardano: (i) le dimensioni in termini di asset complessivi – superiori ad un valore di 30 miliardi di euro; (ii) l’importanza economica in relazione alla situazione dello Stato membro o dell’Unione in generale; (iii) il valore tra gli asset e le attività transfrontaliere; (iv) assistenza diretta dal Meccanismo europeo di stabilità. Inoltre, un ente può essere considerato significativo ai fini della vigilanza diretta da parte della BCE se è uno dei tre più importanti istituti di un determinato Stato membro. Durante la loro attività o a causa di eventi eccezionali, la qualifica di «ente creditizio significativo» può cambiare e di conseguenza, anche la vigilanza diretta o indiretta.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito ufficiale della supervisione bancaria sotto l’MVU: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/criteria/html/index.en.html

[4] Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014.

[5] Per l’elenco completo dei fattori di rischio, si veda il documento “Vigilanza bancaria della BCE: priorità di vigilanza dell’MVU per il 2018”, disponibile al seguente link:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisory_priorities_2018.it.pdf?3b4a89e9ad114ff7dbdaf156d0f0f564

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