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Giurisprudenza

Il mero deposito non rende opponibile ai terzi la delibera di scioglimento 

18 Giugno 2024

Riccardo M. Colangelo, Dottorando presso Universitas Mercatorum -Roma

Cassazione Civile, Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12156 – Pres. Abete, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 12156 del 6 maggio 2024, la Sezione Prima della Corte di Cassazione (Pres. Abete, Rel. Amatore) si è pronunciata in merito all’efficacia del deposito della delibera di scioglimento presso il Registro delle Imprese.

In argomento, la stessa Corte di legittimità ha evidenziato come “per la disciplina normativa attualmente in vigore il mero deposito non si possa tradurre necessariamente in certezza circa la formalizzazione all’esterno dello stato di scioglimento”, a nulla rilevando che del deposito in questione venga dato atto nella visura camerale.

Infatti, ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c., gli effetti dello scioglimento di una società di capitali deliberato dall’organo assembleare “si determinano […] alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione” nel Registro delle Imprese.

Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato come tale articolo “detti una regola assolutamente chiara, ossia che gli effetti delle cause di scioglimento operano nei riguardi dei terzi dalla data della pubblicazione al Registro Imprese dei relativi atti societari”, attribuendo quindi efficacia costitutiva all’iscrizione.

Al fine di “attribuire certezza al momento per cui si può dire efficace rispetto ai terzi la causa di scioglimento”, solo l’iscrizione può essere considerata “un evento non sindacabile e non transeunte, a differenza del mero deposito, che, ricorrendone i presupposti, potrebbe sfociare in un rifiuto dell’iscrizione da parte del conservatore. 

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha confermato la declaratoria di fallimento di una società consortile mista a responsabilità limitata, pronunciata nel 2021 dal Tribunale di Cagliari.

Il giudice di prime cure, nel verificare la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, in merito alla valutazione dello stato di insolvenza aveva adottato il criterio proprio delle società attive – e non di quelle in liquidazione – in quanto la delibera di scioglimento, pur depositata, non risultava ancora iscritta.

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