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Attualità

Il “Milleproroghe 2022” e la sospensione a beneficio dei Confidi vigilati

7 Marzo 2022

Felice Iorio, Vice Direttore Generale e Responsabile Ufficio Legale, Garanzia Fidi S.c.p.a.

Di cosa si parla in questo articolo

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49, la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto Milleproroghe 2022 (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228)[1].

Diventano, perciò, definitivi gli emendamenti inseriti nel corso dell’esame parlamentare, tra cui quello volto a sospendere, sino al 31/12/2022, i provvedimenti di revoca di Banca d’Italia dell’autorizzazione ex art. 106 TUB[2], nei confronti dei confidi, nel caso in cui questi non riescano a raggiungere o a mantenere la soglia di attività finanziaria, pari a 150 milioni di euro, nelle tempistiche espressamente previste.

Invero, in seguito allo stato di emergenza dovuto alla nota pandemia, il termine era stato già sospeso fino al 31/12/2021 dal decreto Milleproroghe 2021 (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183), tant’è che il Milleproroghe 2022, in sede di conversione, interviene sul primo, attraverso l’art. 3, comma 6-sexies, stabilendo quando segue: «All’articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022“.»

Pertanto, il nuovo art. 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, risulta, oggi, così formulato: «I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022».

La disposizione in parola, nell’interrompere temporaneamente l’assunzione dell’atto amministrativo ex art. 4, comma 3, del DM n. 53/2015[3], colpirebbe direttamente anche il suo presupposto, andando a bloccare sostanzialmente due termini.

In primis, il decorso del termine di cinque anni dall’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB, per la verifica del raggiungimento della soglia di attività finanziaria, affinché possa essere “confermata” o meno l’iscrizione del confidi[4].

In secundis, atteso che la norma utilizza anche il termine “mantenimento” in aggiunta a quello di “raggiungimento”, sarebbero, nondimeno, sospesi i termini indicati al Titolo VII, Cap. 1, Sez. IV, della Circolare n. 288/2015[5], in base ai quali la Banca d’Italia revoca l’autorizzazione se non risulta mantenuta la soglia, per almeno tre esercizi consecutivi.

Peraltro, la disposizione in parola costituirebbe una specificazione di quanto già stabilito dall’art. 4, comma 3 del DM n. 53/2015 che si occupa, in generale, della revoca per il venir meno dei requisiti dimensionali riferiti, per l’appunto, al volume di attività finanziaria[6].

Sul dies ad quem della interruzione, fissato dalla normativa al 31/12/2022, parrebbe da riferirsi all’intero esercizio di bilancio 2022, della cui risultanza non dovrebbe, a questo punto, tener conto l’Authority nelle sue valutazioni di specie.

Ciò posto, il “conteggio” finalizzato all’adozione del provvedimento ablativo de quo –con conseguente cancellazione dall’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB– ripartirebbe regolarmente nell’anno 2023 ed in relazione al connesso bilancio di esercizio.

L’intervento sospensivo rappresenta, in generale, un beneficio per i confidi vigilati atteso che vi è il rischio che alcuni di essi si trovino sottosoglia a causa del potenziamento della garanzia pubblica ex L. 662/96, frutto della normativa emergenziale per contrastare i gravi effetti economici connessi al Covid-19[7].

Tale doverosa parentesi temporale dovrebbe, perciò, consentire di disporre di “maggior fiato” per valutare tutte le iniziative necessarie a recuperare le quote di mercato perse dalla garanzia collettiva, in assenza di colpe ascrivibili ai confidi[8].

 

[1] La Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto-legge Milleproroghe 2022 con 369 voti a favore e 41 contrari. Il Senato ha votato a favore della fiducia posta dal governo con 196 voti favorevoli e 26 contrari. Il testo licenziato in modo definitivo dall’assemblea di Palazzo Madama è lo stesso di quello approvato dalla Camera.

[2] Si rammenta che ai sensi dell’art. 106 TUB, rubricato «Albo degli intermediari finanziari», l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, è riservato agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

[3] Decreto 2 aprile 2015, n. 53 “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”, del Ministero dell’economia e delle finanze.

[4] Trattasi dei confidi autorizzati ai sensi del comma 2, dell’art. 4, del DM n. 53/2015, iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, e che avevano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro.

[5] Circolare 3 aprile 2015, n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” – pervenuta al 5° Aggiornamento del 15 febbraio 2022 – di Banca d’Italia.

[6] Ex Circolare n. 288/2015, per volume di attività finanziaria si intende l’aggregato composto dalle seguenti voci: a) cassa e disponibilità; b) crediti verso enti creditizi; c) crediti verso enti finanziari; d) crediti verso clientela; e) crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria; f) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso; g) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile; h) ratei attivi; i) garanzie rilasciate; j) altre poste dell’attivo e operazioni fuori bilancio.

[7] In particolare, i decreti Cura Italia (n. 18/2020) e Liquidità (n. 23/2020), durante l’emergenza epidemiologica, hanno messo in atto una “potenza di fuoco” al fine di facilitare i finanziamenti alle imprese, per mezzo di una garanzia pubblica totalmente gratuita e, in taluni casi, a copertura dell’intera esposizione creditizia.

[8] Al di là dell’intervento normativo che ci occupa, l’emergenza epidemiologica ha, per certi versi, reso più evidente il ruolo dei confidi come strumento, complementare a quello bancario, per un efficiente ed efficace accesso alla liquidità da parte delle imprese. Lo confermano alcuni interventi inseriti nei decreti “liquidità” (art. 13, comma 1, lett. n-bis, per una maggiore solidità patrimoniale dei confidi), “rilancio” (art. 31-bis, per ampliare la portata dell’attività di finanziamento diretto), “semplificazioni” (art. 1, comma 5-ter, per allargare temporaneamente il ricorso semplificato alle procedure negoziate senza bando del Codice dei contratti pubblici), “bilancio 2021” (art. 1 commi 256, 257 e 258, per un più efficace utilizzo dei fondo antiusura anche per erogare direttamente credito alle imprese).

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Con la nota di Banca d’Italia n. 15 del 4 ottobre 2021, si è data attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, sui fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela del 1° marzo 2021 (EBA/GL/2021/02).
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