L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 114763 del 10 marzo 2025, ha approvato il modello 730/2025, per la dichiarazione semplificata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Il provvedimento è emanato in base all’art. 1, c. 1 D.P.R. 322/1998, che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA; in base a tale articolo, inoltre, i modelli di dichiarazione semplificata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, devono essere approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.
L’art. 3-bis, c. 3, del D.L. 202/2024, ha disposto, per l’anno 2025, il rinvio del termine al 17 marzo 2025.
I Modelli approvati sono i seguenti:
- Modello 730/2025 (per i redditi 2024)
- Modello 730-1 (per la scelta di destinazione dell’8 per mille o del 5 per mille)
- Modello 730-2 (per il sostituto d’imposta, il CAF e per il professionista abilitato)
- Modello 730-3 (prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata)
- Modello 730-4, 730-4 integrativo (comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta)
L’Agenzia, inoltre, fornisce in allegato:
- le istruzioni di compilazione
- la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 e 730-1
- la busta per la consegna ad un ufficio postale o soggetto incaricato del Modello 730-1
Fra le novità del 2025, apportate dal c.d. decreto Adempimenti (D. Lgs. n. 1/2024), si segnalano:
- l’introduzione dei quadri M e T nel modello 730, per dichiarare i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni, nonché (quadro T) le plusvalenze di natura finanziaria
- la tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca al 26%, e al 21% per un immobile scelto dal contribuente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato; se il reddito da locazione si riferisce a una sola unità, verrà tassato al 21%
- il regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2024
- il c.d. “bonus tredicesima”.