Il presente contributo analizza le novità del nuovo Regolamento che istituisce un quadro normativo armonizzato sui bonifici istantanei in euro approvato Consiglio dell’UE il 26 febbraio 2024.
Introduzione
Dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo del 7 febbraio 2024, il 26 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato in via definitiva un nuovo Regolamento[1] che introduce un quadro normativo armonizzato sui bonifici istantanei in euro, modificando, inter alia, il Regolamento (UE) 260/2012 – che fissa norme uniformi sull’area unica dei pagamenti in euro (“SEPA”) – e il Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione. Il testo adottato dovrà ora essere tradotto nelle lingue ufficiali dell’Unione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Il Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà essere applicato con tempistiche diverse dagli Stati membri facenti parte dell’Area Euro e Stati membri che invece adottano una valuta diversa dall’euro.
Il nuovo quadro regolamentare rappresenta un punto di svolta, introducendo protocolli unificati e trasparenti per i bonifici istantanei in tutta Europa. Laddove il framework ad oggi esistente è caratterizzato da soluzioni regolamentari nazionali frammentate, ostacolando – come pure si legge nei considerando del Regolamento – la formazione di un mercato unico dei pagamenti in Europa, l’introduzione di standard e protocolli comuni ridurrà le commissioni, accelererà i tempi di esecuzione, migliorerà la visibilità dei trasferimenti e l’accesso ai fondi in tutta l’area SEPA. Oltre a migliorare l’efficienza e la rapidità dei pagamenti, il nuovo Regolamento introduce anche misure volte ad assicurare la sicurezza dei trasferimenti monetari.
Bonifici istantanei in dieci secondi
Ai sensi del nuovo Regolamento, un bonifico istantaneo è un bonifico eseguito immediatamente, ventiquattro ore al giorno e in ogni giorno dell’anno. Tutti i prestatori di servizi di pagamento (“PSP”) che offrono l’esecuzione di bonifici ai propri utenti (cd. payment services user o “PSU”) dovranno offrire ai PSU anche la possibilità di effettuare bonifici istantanei, i quali dovranno essere elaborati senza ritardi e garantendo che i fondi raggiungano il conto di pagamento del beneficiario nella valuta di denominazione del conto stesso entro dieci secondi (ed entro lo stesso intervallo di tempo il pagatore dovrà ricevere conferma dell’esecuzione).
Il Regolamento fissa inoltre costi uniformi per i bonifici istantanei, vietando ai PSP di imporre a pagatori e beneficiari commissioni per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei superiori alle commissioni applicabili ad altri servizi di bonifico di tipo analogo (“credit transfers of corresponding type”).
Sempre allo scopo di garantire una maggiore integrazione nel mercato dei pagamenti, nonché al fine di assicurare l’accessibilità ai bonifici istantanei, il Regolamento prevede che non debbano esserci differenziazioni basate sul canale di inizializzazione del pagamento (“payment initiation channel”) usato dal PSU, definito dal nuovo Regolamento come “qualsiasi metodo, dispositivo o procedura tramite i quali i pagatori possono effettuare ordini di pagamento per un bonifico tramite il loro PSP, inclusi l’online banking, le applicazioni di mobile banking, gli sportelli automatici o in ogni altro modo nei locali del PSP”.
Ordini di pagamento multipli
Il Regolamento interviene anche sugli ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei, tipologia di pagamento che rileva particolarmente nel contesto dei pagamenti B2B. Come precisato dal considerando numero 13 nella bozza di nuovo Regolamento, ogniqualvolta un PSU trasmetta al proprio PSP ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei in bundle, quest’ultimo dovrà scomporre gli ordini ricevuti in singole operazioni di bonifico e considerare, quale momento di ricezione del singolo ordine di pagamento per un bonifico istantaneo contenuto in un ordine multiplo, il momento in cui la singola operazione è scomposta dal bundle.
Sicurezza dei pagamenti
Al fine di assicurare la sicurezza dell’invio e ricezione di bonifici istantanei in euro – e di aumentare la fiducia dei PSU nei confronti dei bonifici – il nuovo Regolamento introduce misure di verifica dei beneficiari e di individuazione e prevenzione delle frodi.
I PSP dovranno offrire ai pagatori un servizio di verifica del beneficiario (“service ensuring verification”), servizio che dovrà essere offerto subito dopo che il pagatore fornisca le informazioni rilevanti sul beneficiario (IBAN e nome) e prima che autorizzi l’esecuzione del bonifico stesso.
In caso di mancata corrispondenza tra il nome del beneficiario e l’IBAN indicato dal pagatore, il PSP di quest’ultimo, secondo le informazioni fornite dal PSP del beneficiario, dovrà informare tempestivamente il pagatore indicando che l’autorizzazione ad eseguire il bonifico istantaneo potrebbe portare al trasferimento di fondi su un conto non detenuto dal beneficiario indicato. Nel caso, invece, di corrispondenza quasi totale delle informazioni fornite dal pagatore, come verificate e confermate dal PSP del beneficiario, il PSP del pagatore fornirà a quest’ultimo il nome corretto del beneficiario associato a tale IBAN.
Il Regolamento stabilisce inoltre regole specifiche per la prestazione di questo servizio di verifica a seconda che il beneficiario sia una persona fisica o giuridica e nel caso di conti di pagamento intestati a più beneficiari. I PSP dovranno offrire il servizio di verifica gratuitamente e non potranno in tal caso essere considerati responsabili per l’esecuzione di pagamenti sulla base di un identificativo unico inesatto.
Il Regolamento introduce inoltre nuove e specifiche modalità di sanction screening dei PSU da parte dei PSP ai fini della verifica che pagatori e beneficiari non siano soggetti a misure restrittive in ambito finanziario (cd. financial sanction). Difatti, come altresì evidenziato dal Regolamento, ad oggi il rispetto degli obblighi di sanction screening del pagatore e del beneficiario coinvolti in ogni operazione di bonifico comporta un numero molto elevato di operazioni contrassegnate come potenzialmente coinvolgenti persone o entità soggette a misure restrittive. Tuttavia, a seguito di una adeguata verifica, la maggior parte di tali operazioni risulta successivamente consentita e non impattata dalle financial sanction. Data la natura dei bonifici istantanei, poi, non sarebbe possibile per i PSP effettuare tempestivamente tali verifiche. Per queste ragioni, il Regolamento introduce un obbligo di sanction screening dei PSU a monte, i.e. i PSP dovranno verificare che i propri PSU non siano soggetti a financial sanction ogniqualvolta vengano emanate nuove misure restrittive o queste vengano emendate, e in ogni caso almeno una volta all’anno.
Modifiche alla Settlement Finality Directive
Gli istituti di pagamento (“IP”) e gli istituti di moneta elettronica (“IMEL”) sono ad oggi al di fuori della definizione di “ente” di cui alla Direttiva 98/26/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (“Settlement Finality Directive” o “SFD”), motivo per cui non possono partecipare ai sistemi di pagamento e regolamento designati dagli Stati membri in attuazione di tale Direttiva. Ciò rende più complesso per questi soggetti offrire bonifici istantanei in modo efficiente e competitivo. Il Regolamento, pertanto, interviene sull’art. 2 para. 1 lett. (b) della SFD, includendo sia gli IP che gli IMEL nella definizione di “ente” (“institution”), ma al solo fine di consentirne la partecipazione ad un sistema di pagamento (i.e. un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento, come definito dal Regolamento (UE) 260/2012).
Conclusioni
L’adozione di un quadro regolamentare armonizzato sui bonifici istantanei in euro rappresenta un tassello fondamentale nello sviluppo del mercato unico dei pagamenti, garantendo a consumatori e imprese di non dover attendere tempi lunghi per l’elaborazione dei bonifici. I tempi rapidi nell’elaborazione dei bonifici porteranno a maggiore certezza nelle transazioni B2C e B2B, e permetteranno soprattutto a piccole e medie imprese maggiore prevedibilità nella gestione della propria liquidità oltre che di effettuare transazioni transfrontaliere anche al di fuori degli orari di apertura delle banche. Il nuovo Regolamento compie importanti passi avanti verso un’integrazione e un’interconnessione sempre maggiore dei sistemi dei pagamenti, nell’equilibrio tra la necessità di lanciare la competitività e l’efficienza dei bonifici istantanei in euro e l’esigenza di prevenire le frodi.
L’emanazione di questo Regolamento sui bonifici istantanei si inserisce in una più ampia riforma della regolamentazione europea in materia di pagamenti, affiancandosi alla proposta della Commissione europea – in questo momento in esame davanti al Parlamento europeo – di revisione della seconda Direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2, Direttiva (UE) 2015/2366) e di adozione del primo regolamento in materia di servizi di pagamento (cd. Payment Services Regulation o PSR).
[1] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui bonifici istantanei in euro che modifica i Regolamenti (UE) N. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le Direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366.