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Attualità

Il nuovo servizio di gestione individuale di portafoglio di prestiti

17 Giugno 2021

Alberto Manfroi e Anita Miorelli, Atrigna & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (ECSPR, di seguito anche “Regolamento”), al fine di promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese[1] e di agevolare l’esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno.

La disciplina contenuta nel Regolamento, che troverà applicazione a partire dal 10 novembre 2021 – fatto salvo il regime transitorio contenuto negli artt. 48 e 49 per le piattaforme già operanti sul mercato – è rivolta ai “fornitori di servizi di crowdfunding” prestati nei confronti del pubblico, ove per “servizi di crowdfunding” si intende un tipo di intermediazione in cui il fornitore del servizio, senza assumere rischi in proprio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’abbinamento tra i potenziali investitori o erogatori di prestiti, da un lato, e le imprese che cercano finanziamenti dall’altro[2]. I finanziamenti in questione possono assumere la forma di prestiti (c.d. “lending-based crowdfunding”) o di emissioni di valori mobiliari e strumenti analoghi[3] (c.d. “investment-based crowdfunding”).

Il legislatore europeo ha deciso di trattare congiuntamente le due forme di crowdfunding sopra citate, riconoscendo che esse possono costituire alternative di finanziamento comparabili[4].

In particolare, il Regolamento introduce un regime di autorizzazione armonizzato unico per entrambi i servizi, che sostituirà le norme nazionali dettate per le tipologie di servizi di crowdfunding interessate dallo stesso[5]. Inoltre, gli Stati Membri non potranno imporre prescrizioni supplementari ai fornitori autorizzati ai sensi del Regolamento[6] né, in ipotesi di operatività transfrontaliera, richiedere una presenza fisica del provider nello Stato Membro di destinazione.

Un’ulteriore novità è data dalla circostanza per la quale l’accesso alle piattaforme sarà consentito al pubblico illimitatamente, comprese le persone fisiche[7]: precisato che sia i titolari di progetto che gli investitori sono considerati “clienti” dei servizi di crowdfunding, è importante notare che il Regolamento non richiede specifiche autorizzazioni per poter accedere ai servizi e, anzi, preclude al diritto nazionale di prevedere alcun regime autorizzativo o di analoga natura[8].

Il Regolamento individua inoltre due nuove categorie di investitori (i.e. sofisticati e non sofisticati) destinatarie di diversi gradi di tutela[9].

Alcune differenze tra il lending-based crowdfunding e l’investment-based crowdfunding si rilevano invece in relazione alle regole di condotta applicabili dai fornitori a seconda del tipo di servizio prestato, e alle quali il Regolamento dedica una particolare attenzione. Il riferimento principale in questa sede è alle prestazioni consistenti nell’intermediazione della concessione di prestiti[10] e, nello specifico, al servizio di “gestione individuale di portafogli di prestiti”.

La gestione individuale di portafogli di prestiti consiste nella “ripartizione, da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un investitore che è un prestatore originario, a uno o più progetti di crowdfundingsulla sua piattaforma di crowdfundingconformemente a un mandato individuale conferito dall’investitore su base discrezionale per ciascun investitore” (art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento). Nella sostanza, si tratta di un servizio ascrivibile alla categoria del lending-based crowdfunding [11] in forza del quale l’investitore fornisce al gestore della piattaforma l’indicazione di una serie di requisiti che i progetti da finanziare devono rispettare e il gestore/fornitore di servizio, sulla base di tali indicazioni, provvede ad allocare i fondi dell’investitore di conseguenza[12].

In particolare, l’approccio nella valutazione del rischio ex art. 4, paragrafo 4, del Regolamento – prescritto, in termini generali, per la determinazione del prezzo di un’offerta di crowdfunding da parte del fornitore del servizio – è molto simile a quello descritto nelle Linee guida EBA per la valutazione, da parte delle Banche, dei rischi di credito connessi alla concessione di prestiti[13]. Tuttavia, a differenza dell’intermediazione bancaria, nella gestione individuale di portafoglio di prestiti l’investitore non seleziona direttamente il progetto in cui vuole investire, ma si limita ad indicare una serie di parametri sulla base dei quali il gestore della piattaforma provvederà ad allocare i fondi. Inoltre, il rischio di insolvenza non è sopportato dal fornitore del servizio di crowdfunding, bensì dagli investitori[14] [15].

Da tali considerazioni emerge la primaria importanza che assume l’informativa nei confronti degli investitori circa i rischi a cui sono esposti quando investono in un portafoglio individuale di gestione di prestiti, rischi legati a diverse circostanze, quali:

  1. la sottovalutazione dei rischi dei loro investimenti, data dalla presunzione che ogni prestito e ogni progetto all’interno del portafoglio sia soggetto ad un adeguato processo di valutazione del rischio; o
  2. considerando, poi, che il crowdfunding è un servizio che viene destinato al finanziamento di piccole imprese e start-up, che spesso hanno poca o nessuna storia creditizia, gli investitori potrebbero non essere pienamente consapevoli della reale qualità dei mutuatari e, altresì, trovare difficoltà nella reale valutazione dei rischi connessi a ciascun prestito parte del portafoglio.

Al fine di garantire un’adeguata e completa tutela degli investitori, l’articolo 6, paragrafo 7 del Regolamento, affida all’EBA[16] il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che devono essere fornite agli investitori, in modo che siano adeguatamente informati sui rischi relativi agli investimenti effettuati mediante gestione individuale di portafogli di prestiti.

La bozza di RTSsul tema[17] – sulla quale l’EBA ha avviato la pubblica consultazione in data 4 giugno 2021 – ha lo scopo di mitigare l’asimmetria informativa tra fornitori di servizi di crowdfunding e investitori, nonché di garantire la trasparenza e un’adeguata protezione per questi ultimi[18].

In particolare, i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono una gestione individuale di portafogli di prestiti devono “disporre di solide procedure e metodologie interne e avvalersi di dati adeguati” funzionali a valutare:

  1. il rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding selezionati per il portafoglio dell’investitore;
  2. il rischio di credito a livello del portafoglio dell’investitore; e
  3. il rischio di credito dei titolari di progetti selezionati per il portafoglio dell’investitore, verificando la possibilità che i titolari di progetti adempiano alle proprie obbligazioni nell’ambito del prestito.

I fornitori di tale servizio devono perciò essere in grado di dimostrare la loro capacità di analizzare il rischio di credito in relazione ai tre livelli sopra menzionati. In particolare, sono tenuti a fornire agli investitori adeguate informazioni sull’esistenza di prudenti e solidi processi decisionali creditizi per la valutazione dei singoli progetti e dei singoli titolari[19], nonché degli elementi considerati ai fini della valutazione per la costruzione del portafoglio[20]. Le valutazioni devono basarsi su dati affidabili, raccolti mediante tecniche di misurazione adeguate alla complessità e al livello di rischio, e soggetti ad una revisione periodica[21].

Il Capo III (artt. 8 – 16) della bozza di RTS individua, invece, le informazioni da fornire su ogni singolo portafoglio – cioè gli elementi elencati al paragrafo 4, dell’art. 6 del Regolamento – incluse le specifiche “informazioni chiave” per ciascun prestito di cui è composto un portafoglio[22]. In relazione alle “informazioni chiave”, per poter adempiere al proprio obbligo informativo, il fornitore del servizio di gestione individuale di portafogli di prestiti è tenuto a chiedere al titolare del progetto di fornire le informazioni elencate all’art. 10, ossia:

  1. il tipo di offerta e lo strumento utilizzato per finanziare il progetto;
  2. la data di completamento del progetto (o, se non ancora completato, quella prevista);
  3. l’importo nozionale che il titolare del progetto sta prendendo in prestito;
  4. altre informazioni, inclusi tutti gli obblighi finanziari e passività potenziali.

È onere del fornitore del servizio adottare misure che garantiscano che le informazioni fornite dal titolare del progetto siano esatte, affidabili e aggiornate.

L’ultimo Capo degli RTS in bozza (Capo IV: artt. 17 – 23) è dedicato, infine, alla regolamentazione delle politiche, procedure e disposizioni organizzative adottate dai fornitori di servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti che si siano dotati di un fondo a copertura dei rischi per la relativa attività. Nello specifico, chi intenda dotarsi di un fondo di emergenza deve disporre di:

  1. una politica che definisca come viene finanziato il fondo e come vengono gestiti i proventi raccolti;
  2. una politica che definisca come alcuni elementi minimi – e.g. il saldo disponibile del fondo o la quota di prestiti che sono andati in default in un determinato portafoglio[23] – vengono considerati nella decisione di procedere ad una qualsiasi erogazione del fondo a favore degli investitori;
  3. una politica di continuità operativa che garantisca la capacità del fondo di emergenza di operare nel tempo e per limitare possibili perdite in caso di fallimento (temporaneo o definitivo).

Ora, il quadro normativo dedicato alla gestione individuale di portafogli di prestiti così riscostruito apre alcune riflessioni applicative e interpretative. Si pensi, ad esempio, alla questione relativa alle modalità attraverso le quali si consentirà ai soggetti già abilitati alla prestazione di servizi di investimento di poter avere accesso a questo nuovo servizio che, in effetti, risulta facile immaginare come potenziale nuova asset class da inserire nel catalogo dei servizi e prodotti di wealth management, se non altro in un’ottica di diversificazione del rischio di portafoglio.

Parimenti interessante sarebbe esplorare la disciplina che regola il “mercato secondario” dei crediti rappresentati dalle singole posizioni di prestito che l’investitore detiene nel proprio portafoglio e, eventualmente, degli stessi portafogli di prestiti[24].

A prescindere dallo specifico riferimento ai dubbi interpretativi e normativi che riguardano il servizio di gestione individuale di portafogli di prestiti – i quali suggeriscono la necessità in primis di una più approfondita analisi e di una regolamentazione di maggior dettaglio – l’introduzione di una disciplina armonizzata, a livello europeo, per la prestazione di servizi di crowdfunding unitamente ad una intermediazione professionale dei prestiti retail offerta dal nuovo servizio di gestione di portafogli di prestiti rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo del mercato e si pone come soluzione idonea a facilitare la crescita degli operatori già attivi incentivando, nel contempo, gli investimenti nel settore, con il fine ultimo di convogliare il risparmio privato verso le imprese, specie se di piccole e medie dimensioni[25].

 


[1] I servizi di crowdfunding relativi all’erogazione di credito ai consumatori quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503 (cfr. Considerando n. 8 del Regolamento). Le piattaforme che intermediano crediti o finanziamenti nei confronti dei consumatori (c.d. peer-to-peer) dovrebbero rimanere soggette alla disciplina nazionale.

[2] Il Regolamento disciplina unicamente l’intermediazione di finanziamenti diretti dall’investitore all’impresa promotrice del progetto e, pertanto, le piatteforme che svolgono attività di facilitazione della compravendita di crediti (c.d. “invoice trading platforms”) sembrano escluse dal suo ambito di applicazione. Inoltre, l’attività di intermediazione della piattaforma non può comprendere l’intermediazione dei pagamenti tra investitori e titolari di progetto: qualora un fornitore di servizi crowdfunding intenda prestare tali servizi di pagamento in relazione ai servizi di crowdfunding offerti, deve essere anche autorizzato come prestatore di servizio di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366 (cfr. Considerando n. 29 del Regolamento).

[3] Come, ad es., gli strumenti di capitale di società a responsabilità limitata.

[4] Cfr. Position Paper redatto da ItaliaFintech e Chiomenti – Il regolamento UE 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, 7 maggio 2021, p. 5.

[5] Al regime di autorizzazione comune è dedicato il Capo III del Regolamento, nonché un set di disposizioni di livello 2, attualmente contenute nella bozza di consultazione pubblicata il 26 febbraio 2021 dall’ESMA e relativa anche ad ulteriori profili quali (i) trattamento dei reclami; (ii) conflitto di interessi; (iii) piano di continuità aziendale; (iv) domanda di autorizzazione; (v) informazioni al cliente sul tasso di default dei progetti; (vi) test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite; (vii) scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento; e (viii) segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding alle Autorità Nazionali Competenti (e queste all’ESMA); e (ix) pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing.

[6] Cfr. Considerando n. 33 del Regolamento.

[7] Cfr. Considerando n. 10 del Regolamento.

[8] Con la conseguenza di superare eventuali dubbi circa la configurabilità di una violazione della riserva in materia di concessione del credito da parte degli investitori.

[9] Per gli investitori non sofisticati, il Regolamento introduce una valutazione di appropriatezza “rafforzata” rispetto a quella prescritta nell’ambito dei servizi di investimento dalla MiFID II.

[10] Ai fini del Regolamento, per “prestito” si intende un “accordo ai sensi del quale un investitore mette a disposizione di un titolare di progetti un importo di denaro convenuto per un periodo di tempo concordato e in basse al quale il titolare di progetti assume un obbligo incondizionato di rimborsare tale importo all’investitore, unitamente agli interessi maturati, secondo il piano di rimborso concordato” (art. 2, paragrafo 1, lett. b)).

[11] Sulla scorta della nozione elaborata dall’EBA nell’Opinion on lending-based crowdfunding del 26 febbraio 2015, il lending-based crowdfunding è definito come “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”.

[12] Cfr. Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards on Individual Portfolio Management of loans offered by crowdfunding service providers under Art. 6(7) Regulation (UE) 2020/1503, (EBA/CP/2021/22), p. 7.

[13] Sul punto, v. Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) del 29 maggio 2020.

[14] I fornitori di servizi di crowdfunding possono istituire fondi a copertura dei rischi per l’attività relativa alla gestione individuale di portafogli di prestiti, ma tali strumenti non sono obbligatori e, soprattutto, non garantiscono alcun indennizzo in caso di inadempimento di un titolare del progetto: “il gestore del fondo a copertura del rischio gode di assoluta discrezionalità per quanto riguarda l’importo da versare, compresa la possibilità di non effettuare alcun rimborso” (art. 6, paragrafo 5, lett. a) del Regolamento).

[15] Cfr. Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards on Individual Portfolio Management of loans offered by crowdfunding service providers under Art. 6(7) Regulation (UE) 2020/1503, (EBA/CP/2021/22), p. 4.

[16] In stretta collaborazione con l’ESMA.

[17] Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards on Individual Portfolio Management of loans offered by crowdfunding service providers under Art. 6(7) Regulation (UE) 2020/1503, (EBA/CP/2021/22), 4 giugno 2021.

[18] Cfr Considerando n. 2 della bozza di RTS. In particolare, tale bozza contiene la regolamentazione dedicata alle tecniche di misurazione impiegate dai gestori di servizio di crowdfunding per la valutazione del rischio ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2 del Regolamento. In secondo luogo, individua le informazioni che le piattaforme di crowdfunding devono divulgare in relazione alle specifiche caratteristiche chiave di ciascun prestito (art. 6, paragrafo 4 del Regolamento); infine, all’interno della proposta, sono specificate le politiche che la piattaforma di crowdfunding deve adottare in relazione agli eventuali fondi di emergenza disciplinati all’art. 6, paragrafi 5 e 6 del Regolamento.

[19] In particolare, il Capo I (artt. 1 e 2) contiene alcune disposizioni generali in materia di qualità dei dati da divulgare e il formato in cui le informazioni dovranno essere divulgate; il Capo II (artt. 3 – 7) contiene le regole da rispettare affinché le piattaforme di crowdfunding dimostrino che le misurazioni tecniche impiegate per la valutazione del rischio di investimento si basino su un numero sufficiente di elementi e siano adeguati alla complessità e al livello dei rischi sottostanti ai singoli progetti, al portafoglio nel suo complesso e al titolare del progetto.

[20] Gli elementi minimi da includere nella descrizione fornita agli investitori del metodo per valutare il rischio di credito del singolo progetto, il rischio di credito del portafoglio dell’investitore e il rischio di credito dei titolari del progetto sono indicati, rispettivamente, agli artt. 3, 4 e 5 della bozza di RTS.

[21] Cfr. art. 1 del Draft Regulatory Technical Standards on Individual Portfolio Management of loans offered by crowdfunding service providers under Art. 6(7) Regulation (UE) 2020/1503, (EBA/CP/2021/22).

[22] In particolare, la disciplina contenuta nel Capo III della bozza di RTS è dedicata specificatamente a: a) calcolo del tasso di interesse medio annuo ponderato; b) distribuzione dei crediti per categoria di rischio; c) informazioni chiave per ogni prestito incluso nel portafoglio; d) informazioni sulle misure di mitigazione del rischio; e) informazioni su eventuali inadempimenti relativi a contratti di credito da parte del titolare del progetto ed eventuali arretrati; f) informazioni su eventuali oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore del servizio di crowdfunding o dal titolare del progetto; g) informazioni sulla valutazione del prestito e sulla valutazione del portafoglio.

[23] Cfr. sul punto art. 21 della bozza dio RTS.

[24] Sul punto, l’art. 25 del Regolamento prevede che “i fornitori di servizi di crowdfundingpossono gestire una bacheca elettronica sulla quale consentono ai propri clienti di pubblicizzare l’interesse per l’acquisto e la vendita di prestiti […]inizialmente offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding”. La norma chiarisce che “la bacheca elettronica […] non deve essere utilizzata per l’incontro di interessi di acquisto e di vendita mediante i protocolli o le procedure operative […] in modo da dare luogo a contratti”. In tal senso, quindi, il Regolamento sembra limitare l’attività di intermediazione della piattaforma, riducendola a una mera “vetrina” di annunci ed escludendo la possibilità di agevolare la stipula del contratto tra le parti. Tale interpretazione porrebbe la norma in contrasto con la disciplina nazionale che, al contrario, permette alle piattaforme di lending-based crowdfunding l’adozione di un modello di business ibrido, in cui l’attività di intermediazione riguarda sia l’erogazione di prestiti, sia la cessione di crediti. In questo senso, sarà compito del legislatore italiano, in sede di attuazione del Regolamento, indicare il preciso ambito di applicazione della norma e specificare come essa deve essere interpretata nel contesto dell’ordinamento nazionale (sul punto, cfr. il citato Position Paper redatto da ItaliaFintech e Chiomenti, p. 29 e 30).

[25] Sul punto, cfr. il citato Position Paper redatto da ItaliaFintech e Chiomenti, p. 36.

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