Con l’ordinanza in esame, la Corte si sofferma sull’interpretazione della legge n. 3/2012, riguardante la procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che, come noto, riguarda i debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali.
Più nello specifico, la Corte valuta l’applicazione dell’art. 8, quarto comma, della citata legge, che prevede una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei all’accordo al sussistere di determinate condizioni.
Secondo il tribunale di primo grado, l’accordo proposto dal debitore non era omologabile in quanto il proponente aveva ipotizzato il pagamento dilazionato di un credito ipotecario estraneo all’accordo in cinque anni dall’omologazione, in violazione del termine di un anno previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3/2012.
Al contrario, secondo la pronuncia della Corte, in linea con un precedente orientamento (v. Cass. n. 17834/19), possono ritenersi applicabili per analogia i principi giurisprudenziali relativi al contenuto della proposta di concordato (v. art. 186 bis, secondo comma, lettera c), l.f.), in base ai quali è stata ritenuta ammissibile la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine previsto dalla norma (v. Cass. n. 20388/014; n. 10112/014), purché tali creditori abbiano la possibilità di esprimersi in merito alla proposta.
Alla luce di quanto sopra, la Corte precisa che la dilazione di pagamento dei crediti privilegiati nel caso di specie, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, ma un possibile rilievo di convenienza per i creditori e che, pertanto, sono solo i creditori “a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”.