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Giurisprudenza

Il pagamento a mezzo assegni postdatati non è soggetto a revocatoria fallimentare

13 Marzo 2017

Cassazione Civile, Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 504

Di cosa si parla in questo articolo

L’assegno postdatato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, co. 1, n. 2, 1.f.

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