Il Regolamento (UE) n. 260/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, osta a una clausola contrattuale che esclude il pagamento mediante lo schema di addebito diretto SEPA qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività.
Infatti, poiché il più delle volte i consumatori dispongono di un conto di pagamento nello Stato membro in cui hanno il loro domicilio, il requisito del domicilio sul territorio nazionale equivale indirettamente a designare lo Stato membro nel quale il conto di pagamento deve essere situato, il che è esplicitamente vietato, dal Regolamento, al beneficiario di un addebito diretto.
Attraverso tale divieto, il Regolamento intende consentire ai consumatori di utilizzare, ai fini di un pagamento mediante addebito diretto, un solo e medesimo conto di pagamento per qualsiasi operazione all’interno dell’Unione, riducendo così i costi legati al mantenimento di più conti di pagamento.