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Il parere dell’EBA sulla revisione della definizione di eligible capital

23 Febbraio 2015
Di cosa si parla in questo articolo
EBA

L’EBA ha pubblicato il proprio parere sulla revisione della definizione di “eligible capital”, in risposta ad una richiesta di parere ricevuta dalla Commissione Europea nel Dicembre 2013.

Sulla base delle informazioni raccolte durante il primo anno di applicazione del Regolamento si Requisiti di Capitale (CRR), l’EBA ha indicato le proprie considerazioni preliminari che sono rilevanti per la determinazione delle c.d. grandi esposizioni, nonché per le imprese di investimento e le partecipazioni qualificate.

L’EBA ha dichiarato che, considerato che la nozione di “eligible capital” è sottoposta ad un regime transitorio fino alla fine del 2016, non vi sono sufficienti dati disponibili relativi all’uso di tale definizione né vi sono elementi per poter concludere che una definizione più stringente di capitale per il calcolo delle grandi esposizioni sarebbe pregiudizievole.

La Commissione Europea aveva chiesto un parere all’EBA in relazione all’appropriatezza della definizione di “eligible capital” ai fini (i) del calcolo delle grandi esposizioni, (ii) dell’individuazione dei limiti per tali grandi esposizioni, (iii) della determinazione dei requisiti applicabili alle imprese di investimento che svolgano servizi limitati e (iv) della determinazione del trattamento prudenziale delle partecipazioni rilevanti detenute in società non appartenenti al settore finanziario.

L’EBA ha suggerito di rinviare il processo di verifica del regime europeo delle grandi esposizioni, anche al fine di realizzare un più completo allineamento con gli standard del Comitato di Basilea in tema di supervisione per la misurazione, il monitoraggio ed il controllo delle grandi esposizioni.

Analogamente, l’EBA ha suggerito di postporre la revisione del concetto di “eligible capital”.

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