La Banca Centrale Europea (BCE), in conformità con i compiti ad essa attribuiti dagli articoli 127(4) e 282(5) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFEU) e dall’art. 2(1) della Decisione del Consiglio 98/415/CE, ha appena pubblicato la propria opinione sullo schema predisposto dalla Banca d’Italia recante le disposizioni di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo approvata dal Parlamento nell’aprile scorso (i.e. decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con legge 8 aprile 2016, n. 49)[1].
I. Contenuto dello schema di circolare
Lo schema di circolare predisposto dalla Banca d’Italia specifica la struttura compositiva del gruppo bancario cooperativo, prevedendo in particolare i requisiti previsti per i suoi componenti. A tal fine, lo bozza di circolare prevede che il gruppo cooperativo sia composto: a) da una capogruppo; b) dalle BCC che hanno aderito a un contratto di coesione: e c) da altre banche che non siano BCC nonché società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo. Alla capogruppo vengono attribuiti i poteri di direzione e coordinamento dei soggetti partecipanti. Inoltre ad essa viene data piena responsabilità per la sana e prudente gestione dell’intero gruppo bancario cooperativo[2].
Le BCC aderiscono al gruppo bancario cooperativo attraverso il contratto di adesione, con il quale esse accettano il subordinamento all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo, nonché ai poteri che la stessa capogruppo può esercitare. Tra questi, di premiale importanza vi e’: a) il potere di emanare disposizioni vincolanti alle banche affiliate e alle altre società del gruppo bancario cooperativo; b) il potere di adottare le misure correttive qualora le BCC aderenti al gruppo non ottemperino alle disposizioni impartite; e c) la possibilità di applicare sanzioni, le quali devono essere proporzionate alla violazione degli obblighi contrattuali assunti. Alla capogruppo e’ inoltre assicurato un sistema di controlli – con relativi poteri di intervento – sui soggetti aderenti al gruppo, riguardanti in particolare a) la governance del gruppo bancario e dei suoi aderenti; b) i controlli interni e i sistemi informativi; c) i requisiti prudenziali e le segnalazioni di vigilanza; nonché e) le decisioni di rilievo strategico.
Lo schema di circolare in oggetto prevede che la capogruppo e i soggetti partecipanti al gruppo debbano stipulare un accordo di garanzia reciproca a norma del quale la capogruppo si impegna a garantire tutte le obbligazioni assunte dai soggetti controllati, e questi ultimi si impegnano a garantire la capogruppo per le proprie obbligazioni. A corollario di tale garanzia, viene previsto un meccanismo di sostegno finanziario intra-gruppo attraverso cui i soggetti facenti parte del gruppo potranno estendersi, nel rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa di vigilanza, il sostegno finanziario necessario ad assicurare la solvibilità e la liquidità di gruppo. Infine, lo schema di circolare attribuisce alle autorità di vigilanza competenti – ovvero alla BCE e alla Banca d’Italia – determinati poteri autorizzativi in materia di recesso, esclusione e ammissione al gruppo bancario cooperativo.
II. La posizione della BCE
Il parere della BCE risulta essere – in linea generale – favorevole allo schema di circolare proposto dalla Banca d’Italia. La BCE valuta in maniera positiva l’assoggettamento dei soggetti affiliati al gruppo ai poteri di direzione e coordinamento della capogruppo. Per la BCE tali poteri costituiscono una base autoritativa capace di assicurare unita’ nella direzione strategica di gruppo, permettendo al contempo di rafforzare il sistema dei controlli interni e mantenere i requisiti prudenziali previsti dalla normativa di settore. A tal riguardo la BCE sottolinea la necessita’ di assicurare nella definizione della normativa secondaria che i gruppi bancari cooperativi dispongano di funzioni di controllo efficienti, attinenti alla gestione del rischio, alla compliance, all’audit interno e alla pianificazione strategica, funzioni queste che devono essere esercitate necessariamente dalla capogruppo.
Detto ciò, la BCE evidenzia alcune criticità che potrebbero pregiudicare l’efficacia della riforma di settore appena introdotta. Innanzitutto la BCE sottolinea come sarebbe utile definire in maniera esplicita l’obbiettivo principale della riforma, ovvero quello di definire i poteri esclusivi di direzione e coordinamento della capogruppo sulle banche affiliate, precisando inoltre che le strutture di supporto operativo delle controllate rimangono funzionalmente dipendenti dalle funzioni di controllo della capogruppo.
Una critica specifica riguarda la disciplina dei poteri decisioni della capogruppo rispetto alla concessione di finanziamenti. Lo schema di circolare dovrebbe infatti disciplinare la predisposizione a livello di gruppo di un sistema di controllo esplicito per le operazioni superiori ad un certo ammontare, con il conferimento alla capogruppo di specifici poteri di approvazione di operazioni di concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma, eccedenti una determinata percentuale dei fondi propri del soggetto controllato. Alla capogruppo dovrebbe poi essere attribuito il potere di approvare le operazioni effettuate – verso lo stesso cliente o un gruppo di clienti connessi – che possano constituire esposizioni superiori ad una determinata soglia.
Ulteriore critica riguarda le procedure di selezione per le posizioni apicali nell’amministrazione delle banche affiliate al gruppo bancario cooperativo. Lo schema di circolare non fa menzione dei soggetti che occupano posizioni-chiave nell’organizzazione aziendale (‘key manager’), ai quali dovrebbe estendersi il processo di selezione basato sul merito previsto per i membri degli organi di amministrazione della capogruppo. La BCE inoltre suggerisce di prevedere obblighi supplementari di rotazione per tali soggetti al fine di assicurarne l’indipendenza.
La BCE raccomanda inoltre di prevedere nello schema di circolare che sia la capogruppo a gestire direttamente le esposizioni deteriorate dei soggetti controllati. Ciò permetterebbe di sviluppare una strategia globale di medio e lungo termine per negoziare e attuare la cessione delle sofferenze, garantendo al contempo la coerente gestione dei crediti deteriorati per l’intero gruppo. In aggiunta, lo schema di circolare dovrebbe essere emendato al fine di assicurare che i contratti di adesione prevedano esplicitamente la predisposizione di un sistema informativo e di gestione dei dati unici, da costituirsi non oltre tre anni dalla stipulazione del contratto stesso.
La circolare dovrebbe fondare l’attività di controllo della capogruppo su un sistema di indicatori progressivi e di ‘early warning’, i quali dovrebbero permettere il monitoraggio, in particolare, dei fondi propri, del rischio di credito, della redditività, e della liquidità degli istituti coinvolti. La predisposizione di tale sistema di indicatori consentirebbe infatti di verificare il rispetto da parte dei soggetti controllati delle disposizioni impartite dalla capogruppo, nonché il livello di rischio a cui i vari aderenti risultano esposti.
L’ultimo profilo critico esaminato dalla BCE riguarda la procedura di esclusione di un soggetto aderente nei casi di particolare gravita’. Per la BCE lo schema di circolare dovrebbe assicurare maggiore certezza giuridica sul punto, precisando in maniera più appropriata le condizioni normative sulla base delle quali tale decisione possa essere validamente disposta.
[1] Lo schema di circolare segue la conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, riguardante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, il quale ha modificato il Testo unico bancario. Per una accurata disamina della riforma v. Marco Bindelli, La riforma delle BCC contenuta nella legge 8 aprile 2016 n. 49 di conversione del d.l. 14 febbraio 2016 n. 18. Il gruppo bancario cooperativo e il suo processo di costituzione, dirittobancario.it (Maggio 2016). E’ ooportuno ricordare che lo schema di circolare, pubblicato sul sito della Banca d’Italia ed accompagnato da una relazione illustrativa e da un’analisi d’impatto della regolamentazione, rimarra’ in consultazione fino al 13 settembre.
[2] E’ da ricordare, inoltre, che a norma del nuovo articolo 37-bis, il gruppo bancario cooperativo puo’ ricomprendere autonomi sottogruppi territoriali. Il sottogruppo territoriale svolge funzioni di supporto alla funzione di direzione e controllo esercitata dalla capogruppo.